Nell’estate 2023, le segreterie generali di Filt-cgil, Fit-cisl, Ugl fna, Uiltrasporti, Faisa Cisal hanno comunicato alle Associazioni dei lavoratori Asstra, Agens ed Anav le basi programmatiche relative al rinnovo del contratto collettivo nazionale di autoferrotranvieri ed internavigatori.
Tale comunicazione ha riguardato le linee guida di piattaforme sindacale per il rinnovo del Contratto di categoria che dovrebbe avere decorrenza dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026 e quindi durata triennale.
I temi sulla quale si basa la discussione sono i seguenti:
- la classificazione del personale;
- lo svolgimento del rapporto di lavoro;
- l’orario di lavoro;
- il welfare contrattuale;
- la retribuzione.
Vediamo nel dettaglio come si stanno sviluppando questi temi nella discussione.
Le linee guida di piattaforma sindacale per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri
L’accordo per il rinnovo del contratto collettivo di categoria scadrà il 31 dicembre 2023 per i lavoratori del settore dei trasporti e sono iniziate le procedure relative al rinnovo, ed entro tale data le organizzazioni sindacali dovranno decidere se accettare la proposta o meno.
In tema di classificazione del personale la discussione verte sull’adeguamento dell’inquadramento e dei livelli in ordine alle novità tecnologiche ed ai diversi servizi che ogni ambito dei trasporti svolge, per nuove figure professionali emergenti ed altre che hanno subito la modifica delle mansioni nel tempo.
Invece, sul discorso relativo allo svolgimento del rapporto professionale, si rende necessaria l’allargamento delle tutele a tutti i dipendenti del settore TPL verso la conciliazione con la vita sociale, lavorativa, la salute e della cura e protezione della persona, soprattutto per il preoccupante fenomeno delle aggressioni verso il personale.
Dal punto di vista degli orari di lavoro viene richiesto il raggiungimento della cosiddetta conciliazione vita-lavoro, evitando carichi eccessivi, rimodulandoli per garantire il giusto impegno ed incrementare l’occupazione.
Inoltre, il welfare contrattuale deve garantire per i sindacati il benessere psicofisico dei lavoratori del settore, anche relativamente all’ assistenza integrativa, e deve essere una responsabilità delle aziende.
Infine, si invoca un aumento della retribuzione per combattere la diminuzione del potere d’acquisto, portando ad un incremento del valore reale del trattamento economico e con l’adeguamento di alcune indennità sul tema di retribuzione legate a determinate prestazioni, oltre alle voci accessorie e variabili dei salari ed all’adeguamento dei buoni.

Il contratto internavigatori
La disciplina del testo nazionale per l’ambito ferroviario, per via navigabile e su gomma in scadenza prevede tra le altre cose:
- un’indennità di 500 euro come somma aggiuntiva una tantum suddivisa in due tranche nella retribuzione dei mesi di luglio e novembre 2022, proporzionale ai mesi lavorati in riferimento al periodo tra gennaio 2021 e giugno 2022 con l’arrotondamento a mese intero della frazione di mese superiore a 15 giorni;
- la tredicesima e la quattordicesima mensilità, proporzionata nel calcolo dei mesi lavorati in caso di cessazione del rapporto professionale e frazionabile in dodici rate nel corso dell’anno;
- sei scatti biennali di anzianità se si lavora nello stesso gruppo aziendale;
- i giorni di ferie pari a 25 per chi ha una anzianità lavorativa inferiore a 20 anni e 26 per i lavoratori con anzianità superiore;
- le collaborazioni a termine hanno una durata minima di trenta giorni e massima di dodici mesi prorogabili di altri dodici;
- il part-time può essere orizzontale, verticale o misto;
- l’apprendistato è per i giovani tra i diciotto ed i 29 anni per la loro formazione professionale;
- è previsto anche la somministrazione delle prestazioni, il telelavoro, il lavoro ripartito;
- l’orario di lavoro è di trentanove ore settimanali in diciassette settimane;
- il lavoro notturno è quello svolto nella fascia oraria 22-5, retribuito con una maggiorazione del 10%;
- il lavoro straordinario è pagato con una maggiorazione del 20%;
- 18 mesi di conservazione del proprio posto in caso di malattia;
- 15 giorni di congedo matrimoniale.
Per conoscere le aree professionali di inquadramento, sul trattamento retributivo, sulle indennità e sugli altri diritti e tutele spettanti, consulta anche:

