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Condotta antisindacale e articolo 28 Statuto dei Lavoratori

La condotta antisindacale è il comportamento effettuato dal datore di lavoro che consiste nell’ostacolare lo svolgimento delle attività sindacali e del diritto allo sciopero.

A specificare bene la natura del comportamento antisindacale è la Legge 20 maggio 1970 nell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori sulla condotta posta in essere dal datore di lavoro.

Infatti, in questo articolo si specifica che il sindacato può ottenere la repressione della condotta antisindacale, denunciando il comportamento del datore di lavoro. Qualora il Giudice del Lavoro verifichi l’avvenuta condotta illecita che lede i diritti sindacale, potrà ordinare al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo di natura antisindacale e di eliminare gli effetti ad esso legato. 

Inoltre, la giurisprudenza ha considerato come la condotta del datore posta in essere il comportamento antisindacale quando non solo violi i diritti sindacali previsti nei Contratti Collettivi di Lavoro, nel Diritto del Lavoro, nella Legge o nella Costituzione, ma anche quando questa danneggia le prerogative e l’immagine del sindacato. 

Vediamo insieme quando si può parlare di condotta antisindacale, le sanzioni previste quando il datore di lavoro pone in essere un comportamento contro la libertà sindacale e del diritto di sciopero e le situazioni in cui il sindacato può denunciare tale comportamento.

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Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi alla condanna per condotta antisindacale, egli rischierà una sanzione che va da una ammenda economica fino a 206,58 euro all’arresto fino a 3 mesi.

La definizione di condotta antisindacale

La condotta antisindacale del datore di lavoro è l’attività volta ad impedire o limitare l’esercizio della libertà sindacale, dei diritti sindacali, nonché del diritto di sciopero.

Infatti, ad esempio pone in essere una condotta antisindacale il datore di lavoro che:

  • viola una norma obbligatoria del contratto collettivo;
  • il comportamento ritenuto lesivo e screditante verso il sindacato alla visione dei singoli lavoratori;
  • il licenziamento collettivo dopo un accordo con il sindacato che ne escludeva il ricorso;
  • la violazione da parte del datore di lavoro di un accordo economico mentre se ne sta trattando il suo rinnovo con le organizzazioni sindacali;
  • ostacolare l’ispezione delle RSU per la sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • l’interruzione del rapporto di lavoro con il rappresentante sindacale dopo il trasferimento di ramo d’azienda;
  • è dichiarata antisindacale la violazione su accordi che riguardano norme che hanno un grande impatto sui dipendenti;
  • l’obbligo di informazione al sindacato per decisioni del datore di lavoro di adottare provvedimenti che hanno grande rilevanza per i lavoratori come la mobilità, la cassa integrazione, il trasferimento di azienda, l’orario di lavoro, il periodo feriale o il lavoro straordinario, mentre per casi di minore rilevanza il sindacato può far ricorso alla propria forza per indurre il datore di lavoro di rendere certe informazioni;
  • affidare mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio.

Inoltre, può essere un comportamento antisindacale la condotta datoriale che ammette solo alcuni sindacati alle trattative aziendali. Invece, se il datore di lavoro si comporti in modo scorretto solo nei confronti di singoli lavoratori, questi possono ricorrere nei confronti degli stessi per ottenere il risarcimento del danno seguendo le procedure ordinarie previste.

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A specificare bene la natura del comportamento antisindacale è la Legge 20 maggio 1970 nell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori sulla condotta posta in essere dal datore di lavoro.

Il procedimento di repressione della condotta antisindacale

L’articolo 28 St Lav prevede che sia il Giudice del Lavoro del territorio in cui si è verificata la presunta condotta del datore di lavoro antisindacale deve valutare se il comportamento denunciato sia realmente tale. 

La presentazione del ricorso per condotta antisindacale di cui all’art 28 dello Statuto dei Lavoratori nei confronti del datore di lavoro deve essere effettuata dall’organismo locale dell’associazione sindacale nazionale. 

L’articolo 28 dispone che il giudice, nei due giorni seguenti, ma solitamente i tempi sono più lunghi, senta le parti mediante contraddittorio e con decreto ordini di cessare dal comportamento ritenuto antisindacale e di rimuovere gli effetti dello stesso se rileva l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che tale comportamento leda oggettivamente i diritti del sindacato.

Il datore di lavoro può opporsi al decreto del giudice, ricorrendo entro 15 giorni dalla data di comunicazione dello stesso all’Ufficio della fase precedente che ha ravvisato gli estremi della condotta antisindacale.

Il procedimento per condotta antisindacale è necessario e finalizzato a salvaguardare il diritto leso qualora la condotta leda la libertà sindacale o il diritto allo sciopero, ordinando al datore di lavoro di cessare dal comportamento illecito. 

Tale condotta antisindacale deve essere presente così come i suoi effetti e la sanzione ha carattere inibitoria a non fare o cessare tale attività oppure di ripristinare il diritto leso dal datore di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi alla condanna per condotta antisindacale, egli rischierà una sanzione che va da una ammenda economica fino a 206,58 euro all’arresto fino a 3 mesi. 

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