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Quali sono le novità del Contratto Vigili del Fuoco

Il Contratto Vigili del Fuoco regola il rapporto di lavoro ed la retribuzione economica del personale del comparto nella parte fissa e in quella accessoria.

Il Ccnl vvf è stato il frutto dell’accordo firmato dai sindacati dei Vigili del Fuoco per il periodo 2019-2022 con un‘adeguamento retributivo previsto per il nuovo accordi valevole per il 2022-2024 che prevede un anticipo dell’adeguamento contrattuale pari al 50% dell’indice dei prezzi al consumo.

Vediamo insieme quali sono i punti salienti del contratto vvf, relativamente alla retribuzione ed ai diritti del personale non direttivo.

contratto vigili del fuoco
Il Contratto Vigili del Fuoco regola il rapporto di lavoro ed la retribuzione economica del personale del comparto nella parte fissa e in quella accessoria.

Contratto Vigili del Fuoco nuovi stipendi

Il Ccnl Vigili del Fuoco ha stabilito nuovi stipendi per il personale del comparto con tre differenti aumenti che iniziano a partire dal primo giorno di ogni anno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Per vedere nel dettaglio gli aumenti in base a periodo e ruolo ricoperto, consulta le tabelle presenti nel Ccnl vvf, fonte Uilpa e riguardano:

  • le dodici mensilità;
  • l’indennità di rischio;
  • l’assegno di specificità.

Tali aumenti hanno incidenza:

  • sulla tredicesima;
  • sulla quiescenza;
  • sulla buonuscita;
  • sull’assegno alimentare del dipendente sospeso;
  • sull’equo indennizzo;
  • sulle ritenute assistenziali e previdenziali;
  • sui contributi previdenziali e di riscatto.

Gli incrementi di stipendio devono essere riconosciuti anche al personale che era in servizio nel periodo già citato ma che hanno cessato il servizio o sono andati in pensione.

Contratto Vigili del Fuoco trattamenti accessori

Il contratto vvf prevede tra i trattamenti economici accessori riconosciuti al personale del comparto l’indennità di impiego operativo, maggiorazioni orarie di 11,50 euro per ogni turno di dodici ore, 1,21 euro all’ora per ogni turno diurno dalle 22 alle 6 e 2,42 euro per ogni ora di turno a Natale, Capodanno, Pasqua, primo maggio, Ferragosto, festa di Santa Barbara.

A partire dal 31 dicembre 2021 e per tutto il 2022 la quantificazione dell’indennità non potrà superare i 6.448,677 all’anno con maggiorazioni di:

  • 2 euro a turno per i vigili del fuoco esperti e coordinatori;
  • 2,30 euro a turno per i vigili del fuoco coordinatori con scatto convenzionale e di caposquadra;
  • 2,60 euro a turno per i vigili del fuoco capo squadra esperto, capo reparto, capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi;
  • 2,70 euro a turno per i vigili del fuoco ispettori antincendi esperti e quelli con scatto convenzionale;
  • 2,80 euro a turno per i vigili del fuoco ispettori antincendi coordinatori e quelli con scatto convenzionale.

L’indennità di servizio operativo, invece, è il trattamento accessorio riconosciuto ai vvf per lo svolgimento del ruolo specialistico.

Tale misura riconosce per l’anno 2022 le seguenti retribuzioni:

  • 8,50 euro a turno di dodici ore per attività di soccorso;
  • 2 euro a turno di dodici ore per altri servizi operativi;
  • per l’orario giornaliero, 1 euro al giorno per chi lavora con orario settimanale di sei giorni, 1,20 euro per chi ha l’orario settimanale di cinque giorni.

A queste si aggiungono le maggiorazioni di 1,21 euro all’ora per ogni turno diurno dalle 22 alle 6 e 2,42 euro per ogni ora di turno a Natale, Capodanno, Pasqua, primo maggio, Ferragosto, festa di Santa Barbara ed altre maggiorazioni in base al grado di qualifica e responsabilità del personale, con il limite del raggiungimento di 881.098 euro all’anno.

Per quanto riguarda l’indennità di funzione tecnica e professionale è riconosciuta una retribuzione pari a:

  • 1 euro al giorno per chi ha l’orario giornaliero di sei giorni;
  • 1,20 euro al giorno per chi ha l’orario giornaliero di cinque giorni;
  • 2 euro per chi effettua turni di dodici ore.

A questa indennità sono previste maggiorazioni orarie di 1,21 euro all’ora per ogni turno diurno dalle 22 alle 6 e 2,42 euro per ogni ora di turno a Natale, Capodanno, Pasqua, primo maggio, Ferragosto, festa di Santa Barbara ed altre maggiorazioni in base al grado di qualifica e responsabilità del personale, con il limite del raggiungimento di 365.732 euro all’anno.

Il Contratto Vigili del Fuoco contiene la pronta disponibilità per richiamare in servizio il personale in caso di necessità. Essa ha il limite dei quattro turni al mese a persona e del recupero di dodici ore di riposo tra un turno di servizio e uno di pronta disponibilità.

ccnl vigili del fuoco
Il Ccnl Vigili del Fuoco ha stabilito nuovi stipendi per il personale del comparto con tre differenti aumenti che iniziano a partire dal primo giorno di ogni anno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Contratto vigili del fuoco ulteriori informazioni

Ecco altre informazioni in breve relative al Ccnl Vigili del Fuoco:

  • trattamento di trasferta: 20,66 euro per ogni 24 ore lavorate in trasferta;
  • tutela legale: riconoscimento delle spese legali per al massimo 5.000 euro per fatti avvenuti in servizio a meno di accertata responsabilità a fine procedimento per dolo;
  • orario di servizio: 24 ore continuative per le strutture operative centrali e territoriali, dalle 8.00 alle 18.00 per gli uffici non operativi;
  • orario di lavoro: per il personale di attività di soccorso con lo schema dodici ore di turno diurno 8.00-20.00 seguito da ventiquattrore di riposo e turno notturno 20.00-8.00, seguito da quarantotto ore di riposo, per un totale di 1.602 ore di lavoro annue;
  • ferie: 32 giorni più quattro giorni di festività riconosciute;
  • emergenze locali senza stato di emergenza: h24 per le operazioni di ricerca di persone disperse o in pericoli di vita 16 ore su 24 di lavoro per le attività primarie di messa in sicurezza e 13 su 24 ore fino al termine dello stato di sicurezza con il riconoscimento degli straordinari e salvo il periodo di riposo obbligatorio;
  • congedo ordinario: sedici turni;
  • permessi: tre giorni ad evento per morte o grave infermità del coniuge o di un parente fino al secondo grado, 8 giorni per la partecipazione a concorsi ed esami, 15 giorni per matrimonio, 150 ore per studio;
  • congedo per le donne vittime di violenza: 90 giorni in tre anni;
  • assenze per malattia: 18 mesi con conservazione posto di lavoro e retribuzione più ulteriori 18 mesi senza retribuzione;
  • retribuzione durante malattia: piena per 9 mesi, 90% per i successivi 3 mesi, 50% per ulteriori 6 mesi;
  • aspettativa: dodici mesi in 3 anni con le stesse regole dell’assenza per malattia;
  • congedo per formazione: 11 mesi in tutta la vita lavorativa senza retribuzione ma con conservazione del posto di lavoro;
  • permessi brevi: 36 ore l’anno e non superiori a metà giornata lavorativa.

 

 

Info:

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