Il contratto collettivo nazionale del commercio è l’accordo firmato da Confcommercio e le principali sigle sindacali del settore e riguarda i lavoratori dei comparti alimentazione, fiori e piante, prodotti industriali, automotive, agenti di commercio e servizi alle imprese.
Questo contratto collettivo nazionale di lavoro deve essere applicato ai dipendenti della aziende del terziario, prevede i livelli di retribuzione lorda per i lavoratori a contratto a termine e indeterminato e per quelli a contratto part time in somministrazione.
Il contratto commercio terziario, distribuzione e servizi prevede specifiche norme riguardanti:
- il lavoro straordinario;
- le ore settimanali e la quota oraria della retribuzione mensile;
- il periodo di ferie e permessi;
- i termini di preavviso per dimissioni e licenziamenti;
- il periodo di prova e gli scatti di anzianità;
- la tabella retributiva.
Il contratto è scaduto a fine 2022 e si è in attesa del rinnovo del contratto per milioni di lavoratori delle aziende del terziario della distribuzione.
Vediamo insieme nel dettaglio quali sono i principali diritti e obblighi che devono essere rispettati dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore commercio.

Ccnl commercio livelli di retribuzione e lavoro straordinario in busta paga
Il Ccnl terziario prevede il tetto massimo delle ore settimanali a 40 ore con possibilità di un diverso orario per alcuni comparti del settore.
Gli straordinari vengono pagati con una maggiorazione del:
- 15% quando si raggiungono le 48 ore a settimana e del 20% quando si supera questa soglia;
- 30% per il lavoro durante le festività e la domenica;
- 50% per il lavoro di notte (non per i contratti che prevedono il lavoro notturno a turni).
Il Ccnl Confcommercio ha previsto aumenti nella retribuzione a partire da aprile 2023 pari a 30 euro mensili sulla retribuzione di fatto, oltre ad una indennità una tantum di 350 euro lordi per la vacanza contrattuale divisa in due parti a gennaio e marzo.
Le tabelle dei livelli retributivi del Ccnl del terziario, in vigore dal primo aprile 2023, dopo la firma dell’accordo ponte nel dicembre 2022 in attesa del nuovo contratto, prevedono una retribuzione pari a:
- 2751,92 euro per i lavoratori del livello quadro;
- 2.295 euro per quelli del primo livello;
- 2.059,36 euro per il secondo livello;
- 1.827,81 euro per il terzo livello;
- 1.648,75 euro per il quarto livello;
- 1.538,12 euro per il 5 livello;
- livello 6 di 1.432,27 euro;
- livello 7 di 1.304,31 euro.
Nella retribuzione del contratto del commercio sono previste anche:
- 26 giorni di ferie;
- il periodo di prova dura sei mesi per il livello quadro e uno, due mesi per i livelli dal 2 al 5 e 45 giorni per i livelli 6 e 7;
- la tredicesima e la quattordicesima;
- malattia: 180 giorni di conservazione del posto di lavoro più ulteriori 120 giorni di aspettativa ed un anno per le malattie gravi;
- integrazione indennità malattia Inps: 100%dal primo al terzo giorno, 75% dal quarto al ventesimo, 100% dal ventunesimo in poi;
- infortunio: 180 giorni tutto l’anno per la conservazione del posto di lavoro ed integrazione del trattamento economico del 100% per il primo giorno, del 60% dal secondo al quarto giorno; del 90% dal quinto al ventesimo giorno, del 100% dal ventunesimo giorno;
- maternità: 100% della retribuzione per i primi cinque mesi ed integrazione al 100% dell’indennità Inps per tredicesima e quattordicesima;
- 15 giorni di congedo matrimoniale.
I datori di lavoro devono seguire il Ccnl distribuzione e dei servizi per comprendere quanto e come retribuire i propri dipendenti del settore terziario.

Ccnl commercio preavviso licenziamento e dimissioni
Il Ccnl del commercio prevede in caso di licenziamento per un contratto a tempo indeterminato i seguenti tempi di preavviso:
- 60, 90 e 120 giorni se si è sotto contratto rispettivamente da meno di cinque anni, tra 5 e 10 anni e oltre dieci anni per i Quadri ed il primo livello;
- 30, 45 e 60 giorni se si è sotto contratto rispettivamente da meno di cinque anni, tra 5 e 10 anni e oltre dieci anni per il secondo ed il terzo livello;
- 20, 30, e 45 giorni se si è sotto contratto rispettivamente da meno di cinque anni, tra 5 e 10 anni e oltre dieci anni per il quarto e quinto livello;
- 15 giorni per i lavoratori sotto contratto da meno di 5 anni e 20 giorni per quelli con contratto tra 5 e 10 anni e oltre dieci anni per il sesto e settimo livello.
Il contratto nazionale prevede un preavviso per presentare le dimissioni, che partono dal primo o dal sedicesimo giorno del mese, di:
- 45, 60 e 90 giorni se si è sotto contratto rispettivamente da meno di cinque anni, tra 5 e 10 anni e oltre dieci anni per i Quadri ed il primo livello;
- 20, 30 e 45 giorni se si è sotto contratto rispettivamente da meno di cinque anni, tra 5 e 10 anni e oltre dieci anni per il secondo ed il terzo livello;
- 15, 20 e 30 giorni se si è sotto contratto rispettivamente da meno di cinque anni, tra 5 e 10 anni e oltre dieci anni per quarto ed il quinto livello;
- 10 giorni per i lavoratori sotto contratto da meno di 5 anni e 15 giorni per quelli con contratto tra 5 e 10 anni e oltre dieci anni per il sesto e settimo livello.
I dipendenti da aziende del terziario con contratto di lavoro che si sono dimessi o licenziati hanno comunque diritto a tredicesima e quattordicesima mensilità per i mesi lavorati.
Per conoscere gli altri diritti e obblighi previsti dal Ccnl commercio leggi anche: