Il Ccnl infermieri regola il rapporto di lavoro tra datori ed infermieri con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Il 2 Novembre 2022 è avvenuto il rinnovo del contratto collettivo nazionale infermieri, grazie all’accordo sottoscritto tra le sigle sindacali degli infermieri e le organizzazioni confederali di categoria, valido dal primo gennaio 2023.
Il nuovo contratto nazionale infermieri comporta delle novità rispetto a quello precedente, su tutte quelle relative agli aumenti degli stipendi, alla corresponsione degli arretrati e sulla classificazione del personale.
Vediamo in concreto cosa prevede il nuovo contratto infermieri che devono rispettare assieme ad Aziende ed Enti per i quali lavorano.
Ccnl infermieri relazioni sindacali
Il contratto collettivo nazionale prevede una sezione dedicata alle relazioni sindacali. Esse devono essere attivate per:
- migliorare la qualità del servizio erogato dalla categoria e dalle aziende per le quali lavorano;
- portare avanti la mission professionale di servizio pubblico agli utenti;
- puntare alla crescita ed all’aggiornamento professionale degli infermieri;
- garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
Lavoratori e datori di lavoro devono preservare il diritto alla partecipazione sindacale, alla contrattazione integrativa ed al diritto di assemblea attraverso confronto e informazione tra di essi, sotto la supervisione dell’ARAN.
Il confronto tra le parti avviene, secondo il contratto infermieri, per le seguenti tematiche:
- orario di lavoro;
- mobilità;
- sistemi di valutazione delle prestazioni professionali;
- assegnazione e revoca degli incarichi;
- indennità;
- assegnazione delle attività a soggetti pubblici e privati;
- pronta diponibilità;
- lavoro agile e da remoto;
- attività di formazione;
- occupazione;
- progressioni di carriera.
Nella contrattazione collettiva rientrano le seguenti materie:
- risorse disponibili;
- premi per le prestazioni professionali;
- progressioni economiche;
- trattamenti aggiuntivi;
- welfare integrativo;
- lavoro a tempo parziale, determinato e indeterminato;
- corsi di studio;
- servizi socio-ricreativi;
- flessibilità oraria;
- qualità del lavoro;
- aumento indennità per pronta disponibilità e orario notturno;
- salute e sicurezza sul lavoro.
Per il personale in distaccamento sindacale il contratto nazionale infermieri prevede:
- assegni personali;
- differenziali economici di professionalità;
- indennità di incarico;
- indennità di qualificazione professionale;
- indennità di specificità infermieristica;
- indennità di tutela del malato e promozione della salute;
- indennità professionale specifica;
- RIA in godimento;
- stipendio.

Ccnl infermieri classificazione del personale
Il contratto infermieri prevede la classificazione del personale in 5 aree di riferimento che sono:
- personale di supporto;
- operatori;
- assistenti;
- professionisti della salute e dei funzionari;
- personale di elevata qualificazione.
Il nuovo contratto nazionale infermieri ha portato all’introduzione dell’ultima area qui sopra elencata e la classificazione del personale ha come obiettivi quelli di tutelare il raggiungimento degli obiettivi sanitari, avvalorare il merito e migliorare l’organizzazione tra gli appartenenti ai singoli comparti professionali.
Il ccnl infermieri contiene anche la normativa relative alla progressione economica che i dipendenti possono ottenere passando da un’area all’altra della classificazione del personale, attraverso selezioni interne o concorsi.
Ccnl infermieri stipendio
Il nuovo contratto collettivo nazionale infermieri prevede aumenti negli stipendi di categoria stimati sui 175 euro annui.
Inoltre, il contratto infermieri contiene anche il riconoscimento degli arretrati al comparto in unica soluzione per il biennio 2019-2021 e per i primi mesi del 2022.
Il contratto nazionale infermieri riconosce l’indennità di posizione pari a 10.000 euro lordi che può arrivare fino a 20.000 euro lordi con i premi per tredici mensilità per i premi dovuti a seguito di valutazione positiva e riguarda gli infermieri inquadrati come professionisti della salute e funzionari mentre per assistenti e operatori varia da 700 a 3.000 euro per 13 mensilità.
Prevista anche l’indennità di funzione per gli infermieri che ricoprono incarichi, oltre a quelli sanitari, di organizzazione e professionale. A questi professionisti viene riconosciuto un corrispettivo economico da un minimo di 4.000 ad un massimo di 13.500 euro in base all’esperienza maturata.
L’infermiere ha diritto alla tredicesima mensilità proporzionale al servizio mostrato durante l’anno e il personale di elevata qualificazione arriva a 35.000 euro lordi annui per tredici mensilità.
Inoltre, all’infermiere possono essere riconosciute:
- l‘indennità di specificità infermieristica;
- l’indennità tutela del malato e promozione della salute;
- l’indennità di turno, di servizio notturno e festivo;
- l’indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi;
- l’indennità professionale specifica;
- l’indennità di rischio radiologico;
- l’indennità di polizia giudiziaria;
- l’indennità di bilinguismo;
- premi per le prestazioni lavorative;
- compensi per pronta disponibilità e lavoro straordinario.
Lo stipendio degli infermieri, secondo le tabelle presenti nel contratto collettivo nazionale infermieri, parte da un minimo di poco più di 19.000 euro annui lordi per 12 mensilità e può arrivare fino a poco più di 32.000 euro annui lordi per 12 mensilità, all’area di classificazione del personale di appartenenza.
Consulta le tabelle presenti nel Ccnl infermieri.

Ccnl infermieri ulteriori informazioni
Ecco ora altre informazioni utili sul contratto infermieri:
- periodo di prova: due mesi per personale di supporto e operatori, quattro mesi per assistenti, professionisti della salute e funzionari e sei mesi per il personale con elevata qualificazioni;
- orario di lavoro: può essere di sette ore e dodici minuti se suddiviso in 5 giorni o di sei ore se diviso in 6 giorni;
- pronta disponibilità: non per gli infermieri con ruolo amministrativo ed al massimo per sette turni al mese;
- riposo settimanale: la domenica e cinquantadue giorni l’anno ed in caso di svolgimento dell’attività in un giorno feriale non lavorativo è previsto il compenso straordinario;
- lavoro notturno: coloro che coprono le ventiquattro ore di lavoro;
- lavoro straordinario: massimo 180 ore annue elevabili a massimo 250 ore;
- ferie: ventotto giorni per chi lavora su 5 giorni settimanali e trentadue giorni su chi lavora su 6 giorni settimanali;
- permessi giornalieri retribuiti: otto giorni all’anno per svolgere esami e concorsi, tre giorni ad evento per morte coniuge o parente, quindici giorni consecutivi per matrimonio;
- permessi retribuiti per motivi familiari o personali: diciotto ore l’anno senza giustificazione o documentazione da fornire;
- congedo per donne vittime di violenza: 90 giorni in tre anni e retribuzione come quella per il congedo di maternità;
- permessi per visite ed esami diagnostici: diciotto ore all’anno;
- assenza per malattia: per gli infermieri non in prova è prevista la conservazione del posto di lavoro per un anno e mezzo più altri diciotto mesi per motivi gravi con compenso pieno per i primo 9 mesi, 90% fino al dodicesimo mese, 50% fino al diciottesimo mese;
- assenza per malattia per gravi patologie e terapie salvavita: piena retribuzione;
- infortunio sul lavoro, malattia professione, infermità di servizio: come le assenze per malattia;
- cambiamento del profilo per inidoneità fisica: inquadramento temporaneo ad area inferiore con conservazione retribuzione migliore;
- congedo genitoriale: segue la legislazione nazionale e piena retribuzione;
- diritto allo studio: centocinquanta ore all’anno per le attività formative;
- lavoro a tempo determinato anche a tempo parziale: massima durata 3 anni prorogabile per un altro anno ed i lavoratori assunti con questa tipologia contrattuale non devono superare il 20% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato durante l’anno tranne per esigenze organizzative, tecnologiche e nuovi servizi, per sostituzione di maternità e malattia;
- contratto di somministrazione: non per dipendenti dell’area degli assistenti e dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, segue le regole del contratto a tempo determinato ed i dipendenti accedono ai trattamenti accessori;
- tempo parziale: non oltre il 25% dei dipendenti per profilo professionale, con orario di lavoro non al di sotto del trenta per cento di quello a tempo pieno e che può essere a orario ridotto in 5 o 6 giorni settimanali, a tempo pieno suddiviso nell’arco della settimana, mese o anno oppure la combinazione tra le due tipologie di orario, massimo 25% di ore di lavoro straordinario proporzionate alle ore stabilite nel contratto;
- lavoro agile: previsto su consenso delle parti;
- lavoro da remoto: previsto su consenso delle parti;
- obblighi del dipendente: collaborazione, segreto d’ufficio, fornire informazioni di cui ha diritto il cittadino, rispettare l’orario di lavoro, condotta adeguata nei rapporti interpersonali durante lo svolgimento dell’attività professionale, seguire le direttive dei superiori, cura dei locali e mezzi affidati per svolgere il proprio lavoro;
- sanzioni disciplinari: previste in base a tipo di comportamento, obblighi violati, danno causato, aggravanti e compartecipazione con altri dipendenti;
- preavviso di licenziamento e indennità di preavviso: rispettivamente di due, tre e quattro mesi per infermieri con anzianità lavorativa di cinque, fino a dieci e oltre dieci anni, se dimissionario la metà dei tempi;
- assicurazione responsabilità civile: fornita dall’azienda o dall’ente per il quale lavora l’infermiere anche con assistenza legale;
- patrocinio legale: l’azienda fornisce assistenza legale ai dipendenti a meno di conflitto di interessi;
- welfare integrativo: sussidi e rimborsi a familiari, istruzione dei figli, attività culturali e ricreative, prestiti, polizze sanitarie, spese per asili nido sostenuto dal Fondo premialità e condizioni di lavoro;
- servizio fuori sede: al di fuori della sede di lavoro per al massimo otto ore e non oltre i cinquanta km di distanza da esso altrimenti rimborso di trasferta.

