Il rinnovo del Ccnl degli studi professionali è avvenuto nel 2022, ha validità contrattuale dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 ed è stato firmato da Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil ed altre 19 associazioni confederate.
Questo contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la regolamentazione del lavoro per le figure professionali che lavorano negli studi professionali come:
- lavoratori subordinati;
- collaboratori e praticanti e professionisti di studio;
- altre professioni di valore equivalente.
Queste figure che hanno un contratto di lavoro devono esercitare la loro professione all’interno di studi:
- notarili;
- legali;
- medici e medici specialisti;
- odontoiatri;
- ingegneristici;
- studio commercialista;
- consulenti del lavoro;
- periti agrari, agrotecnici, agronomi e forestali;
- periti industriali;
- revisori contabili;
- di architettura.
Il contratto collettivo 2023 ha l’obiettivo di proteggere i diritti e fornire gli obblighi in capo ai datori di lavoro ed i loro dipendenti di studi professionali, che per definizione devono essere stati creati dal liberi professionisti, delineandone il rapporto di lavoro che li lega con alcune novità come:
- l’aumento dei minimi retributivi;
- la previdenza integrativa con gli enti bilaterali di previdenza complementare;
- il Welfare per i professionisti con assistenza sanitaria integrativa;
Vediamo insieme quali sono nel dettaglio le caratteristiche e le principali novità del nuovo Ccnl studi professionali che tutela i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti e delle altre professioni equivalenti del settore.
Le tabelle retributive del Ccnl studi professionali
Il Ccnl studi professionali 2023, dopo quattro anni di trattative per il rinnovo, prevede un aumento retributivo per agli appartenenti del Livello C1 e da conteggiare per i dipendenti degli altri livelli del settore delle attività professionali pari a:
- 81,60 euro per il 2023;
- 34,08 euro per il 2024 ed il 2025.
Tali integrazioni salariali portano i minimi previsti nella retribuzione dei dipendenti degli studi professionali rispettivamente per gli anni 2023, 2024 e 2025, in base al proprio inquadramento e presenti nelle tabelle retributive, a:
- 2.435,73 euro, 2.498,16 euro e 2.560,59 per il livello Quadro;
- 2.080,52 euro, 2.133,84 euro e 2.187,16 euro per il livello A1;
- 1.847,10 euro, 1.894,44 euro e 1.941,78 euro per il livello A2;
- 1.654,27 euro, 1.696,67 euro e 1.739,07 euro per il livello B1;
- 1.481,74 euro, 1.519,72 euro e 1.557,70 euro per il livello B2;
- 1.329,51 euro, 1.363,59 euro e 1.397,67 euro per il livello C1;
- 1.217,87 euro, 1.249,08 euro e 1.280,29 euro per il livello C2;
- 1126,53 euro, 1.155,40 euro e 1.184,27 euro per il livello D1;
- 1.014,89 euro, 1.040,90 euro e 1.066,91 euro per il livello D2;
- 1.488,84 euro, 1.527,00 euro e 1.565,16 euro per gli operatori di vendita di prima categoria;
- 1.251,72 euro, 1.367,75 euro e 1.401,93 euro per gli operatori di vendita di seconda categoria;
- 1.123,12 euro, 1.227,23 euro e 1.257,90 euro per gli operatori di vendita di terza categoria;
- 1.028,81 euro, 1.124,17 euro e 1.152,26 euro per gli operatori di vendita di quarta categoria.
Questi minimi saranno da rispettare nel trattamento economico per tutte le attività professionali che assumono nuovi dipendenti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo degli studi professionali e delle strutture che svolgono attività professionali.

Altre informazioni sul Ccnl studi professionali
Il contratto studi professionali prevede altri diritti e obblighi come:
- periodo di prova: sei mesi per il primo livello, tre mesi per il secondo, 80 giorni per il quarto livello e quarto livello super, 70 giorni per il quinto livello;
- giorni di preavviso in caso di licenziamento per lavoratori con anzianità lavorativa di 5 anni (tre mesi primo e secondo livello, un mese terzo e quarto livello super e 20 giorni quarto e quinto livello), da 5 a10 anni (quattro mesi primo e secondo livello, 40 giorni terzo e quarto livello super e un mese quarto e quinto livello), di più di 10 anni (150 giorni primo e secondo livello, 50 giorni terzo e quarto livello super e 40 giorni quarto e quinto livello),
- giorni di preavviso in caso di dimissioni di lavoratori con anzianità lavorativa di 5 anni (75 giorni primo e secondo livello, 45 giorni terzo e quarto livello super e 15 giorni quarto e quinto livello), tra 5 e 10 anni (105 giorni primo e secondo livello, 75 giorni terzo livello ed il quarto super e un mese quarto e quinto livello), di più di 10 anni (135 giorni primo e secondo livello, 105 giorni terzo e quarto livello super e 45 giorni quarto e quinto livello);
- contratto di apprendistato: durata di tre mesi di periodo di prova, piano e ore di formazione, anche part-time, alla fine si deve decidere per l’assunzione o la rescissione e si rinnova in un contratto a tempo indeterminato se non viene presa tale decisione;
- malattia: periodo massimo di 180 giorni per la conservazione del posto di lavoro;
- ferie: 26 giorni per i lavoratori che svolgono la loro attività sei giorni alla settimana e 22 giorni per chi ha la settimana lavorativa di cinque giorni;
- premio di presenza: è prevista una gratifica in aggiunta alla quattordicesima per i lavoratori più stakanovisti;
- scatti di anzianità: otto ogni tre anni;
- permessi retribuiti: 40 ore all’anno.
Per saperne di più, consulta anche:

