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Il nuovo testo del CCNL formazione professionale 2024-2027

Il 1° marzo 2024 è stato siglato il rinnovo del CCNL formazione professionale dalle principali sigle sindacali del settore, CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal dopo la sottoscrizione dell’ipotesi di nuovo accordo avvenuta il 5 dicembre scorso.

Il nuovo CCNL per la formazione professionale rappresenta un grande risultato per la sua valenza politica, dovuto al mancato rinnovo dello stesso dal 2013 e per l’ottenimento della convergenza tra il sistema di istruzione professionale nazionale ed i venti sistemi regionali del settore nei termini di organizzazione, programmazione e risorse degli interventi. 

Infatti, il CCNL 2024-2027 della formazione professionale si applica per i lavoratori in enti del comparto di qualsiasi natura giuridica, anche consorzi, fondazioni, reti e poli di:

  • formazione professionale degli occupati e degli inoccupati;
  • formazione continua;
  • Istruzione Tecnica Superiore e di istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
  • Istruzione e Formazione Professionale ordinamentale;
  • servizi al lavoro;
  • educazione degli adulti;
  • formazione per le arti e i mestieri;
  • attività connesse alle politiche attive per il lavoro.

L’obiettivo del contratto formazione professionale è quello di avere un accordo che renda unico il sistema formativo. 

contratto di formazione professionale
Il testo del CCNL della formazione professionale riguardante il triennio 2024-2027 si applica ai dipendenti degli enti di questo settore.

Il nuovo CCNL formazione professionale sottoscritto e la sua applicazione

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato dai sindacati del settore e dalle associazioni dei datori di lavoro Forma e Cenfop prevede le seguenti novità:

  • un aumento del 5 per cento del salario tabellare nel primo biennio;
  • il welfare sanitario versato dal datore di lavoro;
  • l’inizio della contrattazione regionale per una indennità una tantum di mille euro come welfare contrattuale, le cui modalità sono da definire e l’ente che dovrà gestire altre soluzioni economiche e normative.

Il testo del CCNL della formazione professionale riguardante il triennio 2024-2027 si applica ai dipendenti degli enti di questo settore e definisce le caratteristiche organizzative ed il funzionamento degli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali per stare al passo con i bisogni e le necessità dei lavoratori.

contratto formazione professionale
L’obiettivo del contratto formazione professionale è quello di avere un accordo che renda unico il sistema formativo.

Il contratto formazione professionale: retribuzione, minimi tabellari e le altre novità

Il nuovo accordo, in vigenza dal primo gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2027, prevede altre novità e prerogative come:

  • i rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un massimo del 20 per cento rispetto a quelli a tempo indeterminato, dal calcolo sono esclusi quelli in sostituzione di dipendenti assenti;
  • previsto l’apprendistato professionalizzante per la formazione del dipendente, il tempo parziale, il telelavoro del personale subordinato ed il lavoro in somministrazione per le figure professionali intermittenti;
  • l’aggiornamento professionale per elevare le competenze del personale;
  • il periodo di prova pari a sei mesi per il personale dipendente inquadrato dal quinto al nono livello e tre mesi per il personale dipendente inquadrato dal primo al quarto livello;
  • incompatibilità tra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed altri rapporti di lavoro dipendente;
  • la retribuzione divisa in trattamento fondamentale (stipendio tabellare del livello retributivo, progressione economica orizzontale individuale, salario di anzianità congelato, eventuali superminimi derivanti da accordi contrattuali collettivi, Trattamento di Assistenza Sanitaria Integrativa, Trattamento di Previdenza complementare) ed il trattamento accessorio (compenso per lavoro straordinario, incentivi; indennità, eventuali trattamenti accessori, assegno unico per i figli);
  • l’introduzione di incrementi economici dal primo giugno 2024 che portano lo stipendio a 3.160,14 euro per il livello 9, 2.576,62 euro per il livello 8, 2.393,14 euro per il livello 7, 2.286,10 euro per il livello 6, 2.017,63 euro per il livello 5, 1.936,77 per il livello 4, 1.798,93 euro per il livello 3, 1.697,07 per il livello 2 e 1.604,19 euro per il livello 1;
  • gli incrementi economici dal primo settembre 2025 che portano lo stipendio a 3.222,79 euro per il livello 9, 2.627,71 euro per il livello 8, 2.440,58 euro per il livello 7, 2.331,43 euro per il livello 6, 2.057,63 euro per il livello 5, 1.975,16 per il livello 4, 1.834,59 euro per il livello 3, 1.730,71 per il livello 2 e 1.635,99 euro per il livello 1;
  • aumenti mensili della progressione economica orizzontale individuale pari a 30 euro per i livelli 1,2 e 3, 40 euro per il livello 4, 55 euro per il livello 5, 60 euro per i livelli 6,7,8 e 9 se sono maggiormente favorevoli agli aumenti elencati in precedenza;
  • premi di risultato non al di sotto del 3 per cento dell’imponibile previdenziale;
  • indennità annua di 700 euro per il personale che svolge assistenza serale e notturna e 1.400 euro per quelli che svolgono tale attività in istituti di pena o con persone provenienti da queste strutture o presso comunità di recupero ex tossicodipendenti;
  • la tredicesima mensilità il 16 dicembre di ogni anno;
  • orario di lavoro pari a 36 ore settimanali suddivise su almeno cinque giorni per un massimo di 156 ore mensili;
  • straordinari: al massimo 120 ore, 200 con accordo con la RSA o la RSU, maggiorato del 15 per cento, 30 per cento per il lavoro notturno e nei giorni festivi previsti dalla Legge, 50 per cento per quello in orario notturno nei giorni festivi previsti dalla Legge;
  • ferie: 32 giorni:
  • permessi retribuiti: otto giorni all’anno per esami universitari, scolastici ed altre prove, 3 giorni all’anno per lutti per il coniuge, parenti fino al secondo grado ed affini fino al primo grado, 3 giorni per particolari motivi familiari o personali;
  • permessi non retribuiti: 30 giorni all’anno;
  • permessi brevi: 36 ore annue;
  • malattia: conservazione del posto di lavoro per diciotto mesi con stipendio pieno per i primi dodici mesi, il 75 per cento per i successivi sei, gli altri non retribuiti;
  • maternità: cinque mesi di astensione obbligatoria;
  • congedo matrimoniale: 15 giorni;
  • preavviso di licenziamento: 3 mesi;
  • preavviso di dimissioni: 2 mesi per i dipendenti inquadrati dal primo al al quarto livello e 3 mesi per i dipendenti inquadrati nei livelli superiori.

Per conoscere le altre caratteristiche dell’accordo per rendere unico il sistema di formazione professionale, il TFR, l’indennità sostitutiva di preavviso, altri permessi e congedi, consulta anche il CCNL con i relativi allegati:

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