Il nuovo CCNL revisori legali, tributaristi e società di revisione è in vigore dal primo gennaio 2025 dopo la firma del suo rinnovo avvenuta il 17 dicembre 2024 grazie all’accordo che ha coinvolto le associazioni l’Associazione nazionale revisori legali INLR, l’Associazione nazionale tributaristi LAPET, CISAL Terziario e l’Unione nazionale revisori legali UNRL.
Questo rinnovo durerà tre anni ed avrà validità fino al 31 dicembre 2027, prevedendo novità contrattuali ed economiche per i revisori, i tributaristi e gli studi professionali, mantenendo le eventuali condizioni favorevoli e frutto degli accordi all’interno delle aziende o concordati a livello individuale, oltre ai parametri regionali.
Infatti, questo nuovo accordo fissa gli aumenti retributivi e una indennità di vacanza contrattuale per i lavoratori del settore della revisione legale e dei tributaristi, oltre a fissare nuovi valori annui per il welfare.
Vediamo insieme nel dettaglio a quanto ammontano le novità economiche ed in che cosa consistono le altre nuove disposizioni sulle modalità di contratto dei lavoratori del comparto della revisione legale e tributaria.
CCNL revisori legali: le novità economiche
Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i revisori legali prevede degli aumenti sui minimi tabellari in essere anche per le società di revisione ed i tributaristi, validi per ogni livello contrattuale ed in vigore per il triennio 2025-2027. Questi incrementi saranno pari a complessivi:
- 341,03 euro per chi fa parte del Livello Quadro;
- 301 euro per i lavoratori del Livello A1;
- 274,31 euro per chi fa parte del Livello A2;
- 240,21 euro per i lavoratori del Livello B1;
- 219,45 euro per chi fa parte del Livello B2;
- 195,72 euro per i lavoratori del Livello C1;
- 180,90 euro per chi fa parte del Livello C2;
- 166,07 euro per i lavoratori del Livello D1;
- 148,28 euro per chi fa parte del Livello D2.
Inoltre, il nuovo contratto revisori legali prevede una indennità di vacanza contrattuale per il periodo che va da settembre a dicembre 2024 e riconosciuta per un terzo della retribuzione nel mese di febbraio 2025, di un altro terzo dello stipendio nel luglio 2025 ed un altro terzo della paga nel mese di novembre 2025. Questa indennità viene riconosciuta ai lavoratori a tempo pieno sotto contratto da agosto 2024, mentre per quelli a tempo parziale o che non hanno effettuato la prestazione lavorativa nel periodo di riferimento la riceveranno in forma proporzionata.
Le altre novità del CCNL revisori legali
Il rinnovo del CCNL revisori legali, tributaristi e società professionali prevedono anche altre novità che coinvolgono i lavoratori del settore, sia economiche che sulle modalità contrattuali, come ad esempio:
- il welfare contrattuale con i nuovi limiti stabiliti in 600 euro per gli impiegati e 1.200 euro per i lavoratori Quadro;
- il versamento di una quota aggiuntiva dell’1 per cento al fondo di previdenza integrativa scelto dal lavoratore che si somma al Trattamento di Fine Rapporto conseguito;
- 32 ore l’anno di permessi retribuiti assieme alle ex festività, oltre a quelli già maturati dal precedente CCNL, si deve lavorare per almeno quattordici giorni al mese mentre se non sono fruiti dal lavoratore, egli viene messo in permesso o riceve la loro liquidazione con la relativa indennità;
- la malattia e la conservazione del posto di lavoro: per 120 giorni di assenza durante l’anno per i lavoratori fino a due anni di anzianità, centoventi giorni di assenza più due giorni per ogni mese lavorati oltre il biennio per chi ha una anzianità superiore ai due anni fino ad un massimo di 365 giorni, più 30 giorni in caso di patologie gravi;
- l’indennità di malattia pari al 50 per cento della retribuzione dal primo al terzo giorno, 25 per cento dal quarto al centottantesimo giorno, 50 per cento superati i 180 giorni che è ridotta al 25 per cento se si percepisce l’indennità INPS;
- in studio il testo al CNEL per il riconoscimento del 100 per cento della retribuzione in caso di maternità;
- i periodi di prova differenti per livello di inquadramento: minimo trenta e massimo centoottanta giorni per i lavoratori Quadro, A1 e A2 con 15 giorni di preavviso, minimo venticinque e massimo centocinquanta giorni per i Livelli B1 e B2 con preavviso di tredici giorni, minimo venti e massimo centoventi giorni per il Livello C1 e dieci giorni di preavviso, minimo quindici e massimo novanta giorni per il Livello C2 e otto giorni di preavviso, minimo dieci e massimo sessanta giorni per il Livello D1 e preavviso di cinque giorni, minimo cinque e massimo trenta giorni per il Livello D2 e preavviso di tre giorni;
- gli importi per l’indennità di reperibilità, rispettivamente per sedici ore di reperibilità in giorno feriale e ventiquattro ore di reperibilità in giorno festivo o di riposo settimanale pari a 14 e 23 euro per il Livello B1, 12 e 20 euro per il Livello B2, 11 e 18 euro per il Livello C1, 10 e 16 euro per il Livello C2, 9 e 15 euro per il Livello D1, 8 e 14 euro per il Livello D2;
- il preavviso di licenziamento o dimissioni per i lavoratori con anzianità fino a cinque anni è pari a 120 giorni per i Quadro, 90 giorni per i Livelli A1 e A2, 60 giorni per i Livelli B1 e B2, 30 giorni per i Livelli C1 e C2, 15 giorni per i Livelli D1, D2 e discontinui, per i lavoratori con anzianità fino a dieci anni è pari a 150 giorni per i Quadro, 120 giorni per i Livelli A1 e A2, 90 giorni per i Livelli B1 e B2, 45 giorni per i Livelli C1 e C2, 20 giorni per i Livelli D1, D2 e discontinui, per i lavoratori con anzianità oltre i dieci anni è pari a 180 giorni per i Quadro, 150 giorni per i Livelli A1 e A2, 90 giorni per i Livelli B1 e B2, 60 giorni per i Livelli C1 e C2, 30 giorni per i Livelli D1, D2 e discontinui più permessi di 4 ore ogni 15 giorni per cercare lavoro;
- il lavoro a termine per le causali che riguardano opere e servizi con tempi prestabiliti, di carattere straordinario od occasionale, per l’assunzione di: lavoratori con competenze e specializzazioni il cui impiego riguarda fasi in azienda che non superano i dodici mesi, per l’avvio di una attività autonoma nei primi 36 mesi, di lavoratori dai 29 ai 45 anni di età, in cassa integrazione, donne in condizione di difficoltà economica e di particolare zone geografiche con tasso di occupazione basso, laureati da meno di tre anni per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, chi ha frequentato tre anni precedenti corsi di formazione a carattere specialistico, di soggetti che risiedono in aree depresse del Paese;
- le assunzioni a tempo determinato: due dipendenti per ogni quattro a tempo indeterminato, tre da cinque a nove, quattro da dieci a venticinque, sei da ventisei a trentacinque, otto da trentasei a cinquanta, il 20 per cento oltre i cinquanta, senza limiti per i primi diciotto mesi delle nuove attività autonome, le start-up innovative, per sostituzione del lavoratore, per non oltre ventiquattro mesi, che conserva il posto di lavoro;
- il diritto di precedenza dei lavoratori a termine fissato a sei mesi prima della scadenza ed a un anno successivo al termine del rapporto di lavoro;
- il lavoro stagionale al massimo per otto mesi in un anno, comprese le eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure, consegne e ferie godute.
Per conoscere gli altri dettagli del rinnovato contratto collettivo collettivo nazionale per i tributaristi e gli studi professionali puoi anche leggere il testo completo del CCNL revisori legali, scoprendo in maniera più approfondita le condizione economiche e contrattuali per i lavoratori appartenenti a questa tipologia di professionisti.

