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Il CCNL impianti sportivi o lavoratori dello sport

Il CCNL impianti sportivi e palestre è stato rinnovato in data 12 gennaio 2024 dalla Confederazione italiana dello Sport con l’ assistenza di Confcommercio e assieme a Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil che con la nota tecnica al presente nella dichiarazione a verbale del 23 gennaio 2024 che lo ha fatto diventare il CCNL per i lavoratori dello sport. 

Infatti, il nuovo nome di tale CCNL è dovuto al fatto che il suo contenuto vuole uniformare la doppia disciplina contrattuale relativa che differenziava gli assunti prima e dopo il 22 dicembre 2015 e la conseguente armonizzazione di alcuni istituti previsti nel precedente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tra le novità principali del CNNL c’è la riorganizzazione delle mansioni individuate nei vari livelli, viene abrogato il settimo in questo accordo stipulato tra le parti in causa rappresentanti la forza lavoro e le attività del settore.

Il rinnovo del CCNL lavoratori sportivi decorre 1° gennaio 2024 e con scadenza fissata al 31 dicembre 2026 per i dipendenti che lavorano nelle imprese del settore sportivo.

ccnl lavoratori dello sport
Il CCNL per i lavoratori dello sport contiene novità su questioni di genere, contratti a termine, stagionalità e part-time, somministrazione di lavoro, collaborazione coordinata e continuativa, apprendistato per giovani atleti, classificazione del personale, ferie e permessi, trattamento economico, indennità di funzione, finanziamento ente bilaterale.

Il nuovo contratto del personale sportivo: il trattamento economico

La contrattazione collettiva ha portato l’eliminazione del settimo livello e i lavoratori appartenenti a quest’ultimo confluiscono nel 6° livello. La nuova tabella retributiva prevede i seguenti valori rispettivamente da erogare dal primo gennaio 2024, primo luglio 2024, 2025 e 2026 per 13 mensilità sono pari a:

  • Q: 1.943,93 euro, 1.999,76 euro, 2.041,62 euro e 2.083,49 euro;
  • 1: 1.856,08 euro, 1.909,26 euro, 1.949,15 euro e 1.989,04 euro;
  • 2: 1.686,04 euro, 1.734,44 euro, 1.770,74 euro e 1.807,04 euro;
  • 3: 1.527,36 euro, 1.570,99 euro, 1603,71 euro e 1636,42 euro;
  • 4: 1.406,82 euro, 1446,82 euro, 1.476,82 euro e 1.506,82 euro;
  • 5: 1.319,18 euro, 1356,87 euro, 1385,15 euro e 1.413,42 euro;
  • 6: 1.247,94 euro, 1.283,49 euro, 1.310,16 euro e 1336,82 euro.

Inoltre, nella retribuzione è previsto il riconoscimento di un importo di una tantum per gli assunti ante 22.12.2015 da corrispondere entro il 30 giugno 2024 come rateo della quattordicesima per il periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2023 e quantificato in base all’inquadramento del dipendente ed un superminimo assorbibile in forma decrescente fino al 31 ottobre 2029 che sostituisce la quattordicesima.

ccnl sport
Il rinnovo del CCNL lavoratori sportivi decorre 1° gennaio 2024 e con scadenza fissata al 31 dicembre 2026 per i dipendenti che lavorano nelle imprese del settore sportivo.

Le altre novità contrattuali di lavoro per i lavoratori dello sport

Le disposizioni previste hanno anche regole introdotte in materia di questioni di genere, contratti a termine, stagionalità e part-time, somministrazione di lavoro, collaborazione coordinata e continuativa, apprendistato per giovani atleti, classificazione del personale, ferie e permessi, trattamento economico, indennità di funzione, finanziamento ente bilaterale. Invece, le informazioni contenute nel CCNL utili per i lavoratori delle attività sportive sono:

  • orario settimanale: 40 ore distribuite su 5 o 6 giorni;
  • infortunio: conservazione del posto e retribuzione al 100 per cento nei primi 180 giorni;
  • periodo di prova: 6 mesi per i quadri ed il primo livello, 3 mesi per gli altri;
  • tempo determinato: al massimo la metà dei dipendenti;
  • tredicesima: alla Vigilia di Natale;
  • ferie: 4 settimane;
  • permessi: 32 ore;
  • malattia: conservazione per i primi 180 giorni, con retribuzione al 60 per cento dal primo al terzo giorno, 75 per cento dal quarto al quarantacinquesimo, 100 per cento per le patologie gravi;
  • lavoro straordinario: massimo 250 ore l’anno con maggiorazioni al 20 per cento per il lavoro feriale diurno, 50 per cento per il notturno e 30 per quello festivo;
  • violenza di genere: 2 mesi di congedo non retribuito in aggiunta a quello già previsto per i dipendenti che accedono a percorsi legati a questa tematica;
  • alta formazione: diritto al 10 per cento della retribuzione spettante.

Per conoscere le altre discipline indicate nel CCNL di riferimento dello sport e che ha recentemente cambiato denominazione in CCNL per i lavoratori dello sport leggi anche:

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