Il Ccnl farmacie private è il rinnovo contratto farmacisti che regola i rapporti di lavoro tra datori di lavoro e dipendenti delle farmacie.
Il nuovo contratto farmacisti è stato firmato il 7 settembre 2021 ed è valido fino al 31 agosto 2024.
Il contratto farmacisti è stato stipulato da Federfarma, associazione sindacale dei datori di lavoro delle farmacie e dalle sigle sindacali che rappresentano gli interessi dei farmacisti.
Il contratto nazionale farmacisti introduce novità rispetto a quello che era in vigore dal 2013:
- sulla classificazione del personale;
- sui minimi tabellari;
- sul contributo per finanziare l’Ente Bilaterale;
- sul livello di riduzione oraria annua;
- sull’assistenza sanitaria integrativa;
- sul compenso Covid legato all’attività svolta durante la pandemia.

Ccnl farmacie private classificazione del personale
Il nuovo contratto collettivo nazionale farmacisti prevede la seguente classificazione del personale a livello quadri:
- Area Q1: Direttore Responsabile;
- Area Q2: la novità introdotta dal nuovo Ccnl farmacisti del farmacista collaboratore con alto grado di specializzazione, specifiche competenze tecnico-professionali maturate attraverso la partecipazione con profitto a corsi di formazione;
- Area Q3: farmacista collaboratore che ha maturato ventiquattro mesi di servizio in tale attività.
In particolare, per la figura del farmacista collaboratore introdotta nel Ccnl farmacie private aggiornato, le mansioni che deve svolgere la sua attività in piena autonomia di gestione all’interno della farmacia e del coordinamento che i servizi che la farmacia stessa offre.
Di fatto, il nuovo Ccnl farmacie private vuole, attraverso questa nuova figura professionale, far sì che esse non siano il luogo dove gli utenti trovano i farmaci di cui hanno bisogno, ma un luogo dove trovare assistenza in tema di salute e bisogni ad essi legati.
Inoltre, il rinnovo contratto farmacisti prevede per il farmacista collaboratore un aumento di 70 euro al mese nel minimo tabellare rispetto al farmacista collaboratore di Area Q3 ed ad entrambi spetta l’indennità speciale quadri.
Ccnl farmacie private minimi tabellari
Il nuovo contatto farmacisti prevede novità sui minimi tabellari. Infatti, le parti firmatarie si sono accordate per delle importanti modifiche economiche per quanto riguarda il welfare contrattuale e la bilateralità.
Le novità introdotte sono:
- aumento salariale mensile di 80 euro dal primo novembre 2021;
- assistenza sanitaria integrativa introdotta per la prima volta nel contratto nazionale farmacisti.
Per quanto l’assistenza sanitaria integrativa, il Ccnl farmacie private prevede la corresponsione di 13 euro al mese da parte del datore di lavoro per ogni dipendente dal primo novembre 2022.
Se dopo il primo gennaio 2022 datore di lavoro e dipendente non hanno scelto il fondo sanitario al quale versare la quota legata all’assistenza sanitaria integrativa, il contributo sarà versato come elemento distinto della retribuzione. Altrimenti, il datore di lavoro che non corrisponde tali contributi dovrà versare 25 euro per 14 mesi come elemento distinto di retribuzione.
Ccnl farmacie private contributo per finanziare l’Ente Bilaterale e compenso Covid
Il nuovo contratto collettivo nazionale farmacisti prevede il finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale. Esso avviene attraverso il pagamento dello o,10% della quota in busta paga di ogni dipendente.
Questa quota è suddivisa a metà tra datore di lavoro e dipendente e la corresponsione comincia dal primo luglio 2023 per quattordici mensilità.
Il datore di lavoro che non versa tale contributo subirà una sua maggiorazione del 10% su quattordici mensilità come elemento distinto di retribuzione.
Il nuovo Ccnl farmacisti introduce il compenso Covid. Esso corrisponde al pagamento di due euro per ogni vaccinazione somministrata o altrimenti il dipendente può decidere di ottenerlo tramite il versamento di 200 euro annui a forfait.
Ccnl farmacie private permessi retribuiti
Il Ccnl farmacie private aggiornato prevede per i permessi retribuiti:
- gruppi di quattro o otto ore di permesso dovute all’abolizione delle quattro festività abolite nel 1985;
- i permessi si svolgono nei periodi di minore attività attraverso la rotazione dei lavoratori per non creare problemi allo svolgimento dell’attività della Farmacia;
- 4o ore annuali di permessi;
- per i lavoratori part-time le ore di permesso sono proporzionali all’orario di lavoro;
- coloro che non usufruiscono dei permessi durante l’anno, possono farlo entro il 30 giugno dell’anno successivo oppure ottenere retribuzione;
- per coloro che sono assunti dopo il primo novembre 2021 le ore di permesso sono dimezzate del 50% per i primi tre anni lavorativi fino a raggiungere il 100% dopo sei anni dall’assunzione.
Inoltre, ai fini del calcolo dell’anzianità, si prende in considerazione del servizio fornito nelle precedenti esperienze del dipendente appena assunto e quest’ultimo dovrà presentare la documentazione che lo attesta al momento dell’assunzione, pena la decadenza.

Ccnl farmacie private conclusioni
Per gli altri diritti e obblighi spettanti ai datori di lavoro e dipendenti delle farmacie valgono le disposizione del Ccnl farmacie scaduto nel 2013 come:
- orario di lavoro: quaranta ore settimanali dispensate su cinque giorni e mezzo;
- lavoro straordinario: quello che va oltre le quaranta ore settimanali e senza alcun limite;
- lavoro supplementare: quello che va oltre l’orario di lavoro previsto (con maggiorazione nella retribuzione del 25% se avviene entro il limite del tempo pieno, del 30% se si supera il tempo pieno e per il lavoro la domenica e nei festivi, 40% per il lavoro notturno);
- clausole flessibili: con preavviso di due giorni e ed aumento del 10% sulla paga;
- ferie: ventisei giorni lavorativi;
- riposo settimanale: domenica;
- assenze dal lavoro: per malattia (conservazione del posto di lavoro per centottanta giorni, aspettativa non retribuita per altri centoventi giorni e retribuzione pari al 100% fini al terzo giorno e dal ventunesimo giorno in poi, l’80% del quarto al ventesimo giorno) e per infortunio (conservazione del posto di lavoro per centottanta giorni, aspettativa non retribuita per altri centoventi giorni ed indennità versata dall’INAIL);
- maternità: secondo disposizioni di Legge;
- mensilità supplementari: tredicesima e quattordicesima pari alle mensilità percepite.
Per saperne di più, consulta anche:

