Il CCNL porti è il contratto che tutela i lavoratori del settore ed è stato firmato un accordo per il suo rinnovo dai sindacati OOSS Filt CGIL, Fit CISL, Uiltrasporti e dalle associazioni dei datori dei lavori Assotrasporti, Assologistica e Fise Uniport. Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati del comparto portuale prevede:
- un aumento di 150 euro lordi di media sul minimo salariale;
- un contributo economico per la sanità integrativa o la polizza sanitaria pari a 120 euro;
- un importo figurativo per i fringe e flexible benefit pari a 250 euro;
- un adeguamento del meccanismo sugli scatti di anzianità.
Inoltre, il CCNL lavoratori dei porti prevede anche il mutamento di alcune norme che erano vigenti nel vecchio accordo e che hanno come obiettivo quello di migliorare le loro condizioni di lavoro.

Le tabelle retributive del CCNL porti
La nuova tabella retributiva del CCNL dei porti riguardano gli aumenti degli importi lordi sui minimi mensili dei lavoratori nel settore, suddivisi in tre chance che saranno attive dal novembre 2024, dicembre 2025 e 2026 e che porteranno gli stipendi a somme pari a:
- 1.601 euro per il Livello VII;
- 1.769 euro per il Livello VI;
- 1.850 euro per il Livello V;
- 1.955 euro per il Livello IV;
- 2.074 euro per il Livello III;
- 2.233 euro per il Livello II;
- 2.388 euro per il Livelli I;
- 2.546 euro per il Quadro;
- 2.599 euro per il Quadro B ADSP;
- 2.851 euro per il Quadro A ADSP.
A questi aumenti si deve aggiungere l’incremento dell’Elemento Distinto della Retribuzione, EDR, pari a 50 euro lordi e viene pagato per tredici mesi agli impiegati del settore, indipendentemente dal loro livello contrattuale di appartenenza a partire dal primo novembre 2024.
Le altre novità economiche del CCNL porti
Il rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti prevede anche un importo una tantum e riconosciuto in tre parti, 150 euro a novembre 2024, 100 euro a luglio 2025 e 2026, a copertura del periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2024.
Per i dipendenti part time, queste somme sono riproporzionate in base al loro orario di lavoro, mentre per quelli assunti durante il periodo in questione vengono ricalcolate ad un decimo della cifra per ogni mese lavorato con almeno quindici giorni. Invece, se il rapporto di lavoro termina prima dell’ottenimento della seconda o della terza tranche, esse saranno liquidate nel TFR.
Inoltre, anche l‘importo figurativo di 250 euro per i flexible o i fringe benefit è ripartito in tre parti pari a 50 euro nel novembre 2024, 100 euro a luglio 2025 e 2026, così come la liquidazione nel Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori che terminano il loro contratto prima di ricevere la seconda o terza tranche.
Infine, sono contenuti nell’accordo di rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti portuali anche 120 euro per la sanità integrativa, la polizza sanitaria e l’Ente Bilaterale Nazionale Porti, oltre all’AFR, l’Anticipo di Futuro Rinnovo, e pari al 40 per cento sulla variazione dell’indice IPCA per il 2027 ed il 60 per cento nel 2028 se non ci sarà nel frattempo un nuovo rinnovo del contratto porti.

Le novità normative del CCNL dei porti
Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei portuali prevede anche alcune novità sulle norme previste dal precedente accordo e che dovranno essere rispettati da datori di lavoro e dipendenti come:
- la non tenuta conto dei provvedimenti disciplinari applicati passato un anno dalla loro sanzione, a meno che non si trattino di violazioni riguardanti la salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro, in questi ultimi casi il periodo è di due anni;
- il monitoraggio bilaterale dei fenomeni di micromorbilità per controllare gli eventi morbosi brevi sulla loro totalità;
- l’aumento di due notti per passare da trentotto a trentasei ore;
- due ore in più di formazione obbligatoria in ingresso per le materie di sicurezza del lavoro;
- una giornata di ferie in più da gennaio 2025;
- la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;
- il protocollo condiviso contro la violenza e per la parità di genere.
Inoltre, il CCNL porti aggiunge l’adeguamento del meccanismo sugli scatti di anzianità a partire dal primo novembre 2026 e concernente il riconoscimento per coloro che ne hanno maturati cinque, riconsiderati progressivamente da quello più vecchio.
Cosa altro prevede il CCNL porti?
Il CCNL dei porti regola i rapporti di lavoro tra dipendenti e datori del settore e prevede i seguenti diritti ed obblighi che devono essere rispettati durante il loro svolgimento come:
- il periodo di prova pari a sei mesi per i lavoratori dei Quadri e del Livello I, tre mesi per quelli dei Livelli II e III, due mesi per quelli del Livello IV ed un mese per quelli dei Livelli V, VI e VII;
- l’orario di lavoro di 38 ore settimanali per i dipendenti con orario spezzato, promiscuo e non turnista h24, di 36 ore per il personale turnista h24 e per chi svolge le operazioni portuali con lavoro temporaneo, distribuite su cinque o sei giorni;
- 300 ore annue per il lavoro straordinario dei dipendenti con sei ore settimanali effettive, 250 ore per tutti gli altri, con le ore in più lavorate riconosciute con una maggiorazione del 27 per cento nel diurno feriale, 65 per cento nel diurno festivo, 50 per cento nel notturno feriale, al 75 per cento nel notturno festivo;
- 4 settimane e 3 giorni di ferie, di cui venti a cui non si può rinunciare, le altre compensate nel minimo conglobato, negli aumenti periodici d’anzianità, nell’eventuale superminimo, nell’E.D.R. e nell’indennità di funzione quadri;
- tredicesima nel mese di dicembre e quattordicesima mensilità a giugno;
- conservazione di 15 mesi del posto di lavoro per assenza dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro con retribuzione piena per i primi nove mesi e a metà per i successivi sei, al termine dei quali il datore può risolvere il contratto se non c’è il ritorno sul posto di lavoro;
- conservazione del posto di lavoro per malattia o infortunio sul lavoro per il periodo di percepimento dell’indennità di inabilità temporanea e fino alla guarigione clinica;
- 15 giorni consecutivi di congedo matrimoniale;
- 6 mesi di aspettativa per malattia;
- preavvisi di licenziamento e dimissioni per quadri e impiegati direttivi primo livello pari a due mesi
per coloro che hanno un con anzianità da zero a cinque anni, tre mesi per quelli con anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni, 4 mesi con anzianità superiore a dieci anni; per gli impiegati di secondo e terzo livello 1 mese se hanno un’anzianità da zero a cinque anni, 1 mese e mezzo se con anzianità superiore a cinque anni e fino a dieci anni, due mesi se l’anzianità è superiore a dieci anni; per gli impiegati di quarto e quinto livello due settimane per coloro che hanno un’anzianità da zero a cinque anni: mesi, 1 mese per quelli con anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni, un mese e mezzo per chi ha l’anzianità superiore a dieci anni, due settimane per tutti gli altri lavoratori non citati.
Per conoscere nel dettaglio la classificazione del personale, gli orari di lavoro in base al proprio contratto, il riposo settimanale, i giorni festivi, la formazione professionale, inserimento dei lavoratori disabili, il trattamento economico, gli aumenti periodici di anzianità, TFR, il congedo parentale, assenze e permessi, provvedimenti disciplinari, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, trasferimenti, trattamento di trasferta, apprendistato, contratti a termine, part-time e indeterminato puoi leggere il CCNL porti.