Quando un lavoratore è in aspettativa sindacale, l’azienda non può obbligarlo a svolgere le proprie mansioni lavorative abituali. Il dipendente, infatti, ha il diritto di partecipare a riunioni e assemblee sindacali al fine di tutelare i propri diritti e quelli dei colleghi.
Al termine dell’aspettativa, il lavoratore ha il dovere di riprendere le proprie mansioni lavorative in modo regolare e consapevole.
È importante che l’azienda, in questo periodo, rispetti le modalità di comunicazione indicate dal dipendente sul calendario delle assemblee sindacali e non interferisca con la sua partecipazione.
In caso contrario, il lavoratore può denunciare la violazione dei propri diritti e l’azienda rischierebbe una sanzione amministrativa.
In generale, durante questo periodo, è importante mantenere un clima di rispetto reciproco tra dipendente e datore di lavoro, per garantire il buon funzionamento dell’azienda e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Cos’è una aspettativa sindacale
L’aspettativa sindacale è un diritto contemplato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) che permette ai lavoratori di prendere brevi periodi di assenza, anche frazionati, dal lavoro per un massimo di tre mesi per svolgere attività sindacali o formative, senza perderne il posto e la retribuzione.
Questo diritto è riconosciuto ai delegati sindacali e ai rappresentanti dei lavoratori e può essere fruito anche dai lavoratori non sindacalizzati che partecipano ad attività formative.
La durata e le modalità di fruizione dell’aspettativa sindacale sono stabilite dal CCNL e possono variare a seconda dei contratti collettivi territoriali.
Essa rappresenta un importante strumento per garantire la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale e alla formazione continua, contribuendo così alla tutela dei loro diritti e delle loro condizioni di lavoro.
La richiesta
La richiesta di aspettativa per la parziale o totale riduzione dell’orario di lavoro è una prerogativa sancita dalla legge, che prevede la possibilità per il lavoratore di sospendere l’attività lavorativa al fine di poter svolgere attività sindacale in maniera più efficace.
Tale richiesta per espletare il proprio mandato all’interno di un’organizzazione sindacale, che deve essere autorizzata dal datore per il quale si lavora e non viene corrisposto per il periodo di aspettativa.
Le richieste di aspettativa e distacco sindacale sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative all’interno delle quali il lavoratore dovrà ricoprire la carica per la quale chiede tale misura.
Essa dura per tutto il mandato all’interno di un’organizzazione sindacale o per ricoprire cariche pubbliche elettive in caso di richiesta di distacco sindacale ed applicare in quest’ultimo caso la sospensione del rapporto di lavoro.
La retribuzione
In tutta la durata dell’aspettativa sindacale, il lavoratore può astenersi dal lavoro per dedicarsi all’attività sindacale, ma non percepisce la paga da parte del datore di lavoro.
Infatti, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori prevede che il lavoratore in aspettativa per mandato all’interno del sindacato non ha diritto al conferimento del trattamento economico pattuito, ma alla conservazione del posto di lavoro e della anzianità maturata.
Inoltre, il lavoratore ha diritto ad un’indennità erogata dal sindacato, che viene calcolata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse svolto l’attività lavorativa e al periodo di astensione dal lavoro.
Questo avviene nel settore privato, mentre in quello pubblico viene utilizzato il distacco sindacale retribuito che prevede a chi ne usufruisce, il pagamento degli emolumenti, a differenza dell’aspettativa non retribuita.

Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di aspettativa non retribuita
In caso di aspettativa non retribuita presso organizzazioni sindacali del dipendente, il datore deve rispettare:
- i diritti dei lavoratori e del sindacato;
- concedere l’aspettativa richiesta dal sindacato, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva e dalla legge;
- deve assicurare che i lavoratori non subiscano discriminazioni o ritorsioni a causa dell’impegno sindacale;
- ha un obbligo di informazione e di cooperazione con il sindacato.
In caso di ottenimento del ruolo di dirigente sindacale o di altra carica sindacale da parte del lavoratore, il datore di lavoro deve:
- fare la denuncia al flusso Uniemens, altrimenti deve versare la contribuzione figurativa e la contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro;
- compilare e consegnare il modello AP 123 al lavoratore per i contributi figurativi.
Questi adempimenti devono essere nel caso di aspettativa o distacco sindacale ed il lavoratore può beneficiare di una carica rappresentativa per tutta la durata del mandato sindacale o di una carica pubblica.
La maturazione delle ferie
La maturazione delle ferie rappresenta un importante fattore da considerare per i lavoratori dipendenti. Tuttavia, la loro acquisizione non avviene subito ma è necessario rispettare alcuni requisiti, come il periodo di lavoro svolto nell’azienda.
In genere, le ferie maturano a rate mensili e possono essere usufruite solo dopo un determinato lasso di tempo. In caso di aspettativa sindacale per lo svolgimento dell’attività sindacale, il dipendente non matura ferie in quanto non presta il servizio previsto dal rapporto di lavoro.
Invece, in caso di distacco retribuito, se il lavoratore se non ha lavorato non ha diritto alle ferie mentre se ha lavorato al 50% le ferie spettanti sono le stesse previste per un dipendente a tempo parziale, in base ai giorni di lavoro prestati.
La contribuzione previdenziale e pensionistica
Nella durata dell’aspettativa sindacale, la contribuzione previdenziale e pensionistica viene sospesa. Infatti, la legge prevede che, durante tale periodo, le aziende non versino i contributi relativi al lavoratore previsti dal rapporto di lavoro che si trova in aspettativa.
Questo comporta che il lavoratore in questione non maturi i relativi diritti previdenziali e pensionistici durante il periodo di aspettativa.
Tuttavia, una volta terminato tale periodo, il lavoratore potrà riprendere il versamento della contribuzione e continuare ad accumulare i propri diritti per la pensione.
Invece, nel caso di conferimento di cariche pubbliche, il lavoratore ha diritto al versamento dei contributi Inps e Inail.
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