Il contratto energia e petrolio valido dal primo gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024 prevede degli aumenti per i lavoratori del settore energia ed è stato siglato da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Confindustria energia.
I soggetti coinvolti ed il campo di applicazione del rinnovo del CCNL energia del 21 luglio 2022 sono i dipendenti delle imprese che si occupano di:
- esplorare e produrre gli idrocarburi in attività di ingegneria, costruzione, raffinazione, perforazione e manutenzione;
- stoccare e trasportare i prodotti petroliferi;
- distribuire e commercializzare all’ingrosso o al dettaglio i prodotti petroliferi e quelli non oil;
- logistica integrata e aviorifornimento;
- vendere e trasportare il gas;
- rigassificazione;
- cogenerazione e produzione dell’energia elettrica;
- ricerca e sviluppo su petrolio, energie rinnovabili e gas;
- servizi di logistica, assicurativi informati e finanziari legati alle attività fin qui elencate.
Vediamo insieme nel dettaglio le novità nella retribuzione e le principali caratteristiche del contratto che riguarda i lavoratori del settore energia e petrolio.

Il CCNL energia e petrolio: le tabelle retributive
Il CCNL petrolio energia prevede aumenti medi nei minimi retributivi di lavoratori del settore suddivisi in tre parti:
- 60 euro a partire dal 1° luglio 2022;
- 65 euro dal 1° luglio 2023
- 90 euro con decorrenza dal 1° giugno 2024.
Queste date possono essere posticipate di sei mesi nel riconoscimento nella retribuzione degli aumenti ai lavoratori addetti nel comparto energia per le imprese in difficoltà attraverso accordo aziendale e comunque non oltre la vigenza contrattuale.
Il rinnovato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede che ulteriori 20 euro mensili sugli adeguamenti dei minimi rispetto alla normale retribuzione se vengono consolidati in alternativa all‘EDR che passerà da 25 a 31 euro.
Ad aumentare la retribuzione contrattuale è anche la C.R.E.A, il sistema di valutazione dell’apporto individuale per ogni livello che è stata rinnovata e rinforzata da gennaio 2023.
Per consultare gli aumenti di retribuzione per ogni lavoratore in base al livello di appartenenza, consulta le tabelle retributive contenute in:

Tredicesima e quattordicesima mensilità nel CCNL energia e petrolio e gli altri contenuti
Il presente CCNL prevede per i lavoratori del settore la tredicesima mensilità riguarda il periodo dal primo gennaio al 31 dicembre, mentre quattordicesima mensilità si riferisce al periodo dal primo luglio al 30 giugno, frazionate in dodicesimi dalla data di inizio a quella di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo annuale.
Le altre prerogative del presente contratto che ha attuale vigenza e disciplina il rapporto di lavoro tra lavoratori e imprese che si occupano di distribuzione e commercializzazione, ingrosso e dettaglio, stoccaggio e approvvigionamento, esplorazione e produzione di idrocarburi, e delle aree di business su petrolio, gas e rinnovabili, carburanti innovativi e della filiera biocarburanti, sono:
- l’attenzione alla sicurezza sul lavoro con il rafforzamento della figura del rappresentante alla sicurezza di sito;
- l’incremento delle ore per la formazione del personale, con particolare attenzione al tema delle energie rinnovabili, per il potenziamento della propria posizione lavorativa o per il reimpiego;
- il miglioramento del meccanismo di maturazione delle ferie per i dipendenti con più di 7 anni di anzianità;
- il riallineamento delle retribuzioni tabellari tra quelle del settore industria gas e quelle del settore petrolio e energia;
- la ricerca della sostenibilità ambientale delle attività produttive attraverso le relazioni industriali per le strategie ambientali e gli appalti l’Organismo Nazionale Paritetico per la sicurezza, la salute e l’ambiente;
- la promozione delle pari opportunità e la tutela della dignità di uomini e donne;
- il Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno all’occupazione, lo sviluppo della produttività e dell’innovazione;
- l’estensione del lavoro agile;
- l’apprendistato professionalizzante per lo sviluppo delle competenza lavorative e della durata massima di tre anni per i livelli 4 e 5 o due anni per i livelli 2 e 3;
- i lavoratori in turno con maggiorazione rispetto alla normale retribuzione del 22 per cento se feriale diurna e del 55 per cento se seriale notturna, del 35 per cento se domenicale e festiva diurna e del 70 per cento se domenicale e festiva notturna;
- il lavoro notturno con maggiorazione del 35 per cento per i lavoratori che prestano la loro attività di notte, del 50 per cento per gli altri;
- il lavoro festivo con maggiorazione del 50 per cento;
- i lavoratori hanno diritto a 20 giorni di ferie se hanno meno di dieci anni di anzianità, 25 giorni se ne hanno più di dieci.
Infine, alla retribuzione va aggiunta la sanità integrativa, la previdenza complementare, l’indennità di funzione, l’indennità di trasporto, l’indennità di reperibilità e le indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere.

