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Contratto agente di commercio: come funziona e cosa prevede

Il Contratto agente di commercio è il contratto economico collettivo che regola il rapporto tra agenzie mandanti e gli agenti di commercio. 

Il contratto agenti di commercio è stato redatto e sottoscritto dalle principali organizzazioni che rappresentano il settore commerciale delle imprese e dei servizi e le principali sigle sindacali degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

Il contratto collettivo agente di commercio è un accordo che consegue miglioramenti rispetto ai contratti precedentemente stipulati e abroga le precedenti norme.

Nel contratto collettivo agenti di commercio ci sono fattispecie che non sono disciplinate dallo stesso, in questi casi si rimanda alla Legge.

Contratto agente di commercio differenza tra agente e rappresentante di commercio

Il contratto agente di commercio definisce le differenze tra agente di commercio e rappresentante di commercio.

L’agente di commercio è colui che ha un mandato continuativo da una o più case mandanti a favorire la stipulazione di contratti in un determinato territorio.

Invece, il rappresentante di commercio è colui che ha un mandato continuativo da una o più case mandanti per chiudere contratti per conto delle stesse in determinato territorio.

Entrambe le figure professionali hanno:

  • autonomia e indipendenza nello svolgimento della loro attività;
  • seguono i dettami posti dai mandanti;
  • non hanno orari di lavoro e percorsi prestabiliti;
  • devono informare i mandanti sulle vicende del mercato ma possono eseguire la loro attività senza obblighi di relazioni periodiche con i potenziali clienti.

Contratto agente di commercio contratto a tempo determinato

Un agente di commercio può essere contrattualizzato da una ditta mandante con un contratto a tempo determinato.

In questo caso, si applicano le stesse norme previste dal contratto agenti di commercio relative all’indennità di fine rapporto.

Il contratto a tempo determinato per gli agenti di commercio:

  • se dura più di sei mesi può essere prolungato attraverso comunicazione da fare due mesi prima della scadenza del contratto in forma scritta contenente la volontà del mandante di continuare la collaborazione;
  • la proroga del contratto avviene in forma scritta anche per il consenso dell’agente di commercio e se non avviene per iscritto il rapporto diventa a tempo indeterminato;
  • il periodo di prova è concesso solo per il primo rapporto tra agente e mandante nel caso in cui riguardi stesse zone, prodotti e clienti;
  • il contratto continuato anche dopo la sua scadenza in maniera tacita diventa a tempo indeterminato.

Contratto agente di commercio zone e modifiche delle condizioni economiche del contratto

Il contratto collettivo agente di commercio prevede il divieto per la ditta mandante di avere più agenti di commercio con incarico per la stessa zona e per lo stesso settore commerciale e per gli agenti di commercio quello di avere più incarichi per case mandanti in concorrenza tra loro.

Questi divieti non valgono se l’agente di commercio ha più incarichi ma con ditte non in concorrenza tra di loro a meno che non sia monomandatario in esclusiva con una sola casa mandante.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che ricevono l’incarico dalla ditta mandante ricevono in forma scritta:

  • la zona assegnata;
  • i prodotti da commercializzare;
  • la quantificazione delle provvigioni e/o dei compensi;
  • la durata se il contatto non è a tempo indeterminato;
  • il riferimento al contratto collettivo agenti di commercio.

Le case mandanti e gli agenti possono prevedere variazioni di zone, prodotti, clienti durante la durata della collaborazione per:

  • riduzioni lievi delle provvigioni nell’anno precedente se esse sono comprese tra lo zero ed il cinque per cento e valide dal momento in cui viene ricevuta la comunicazione della loro modifica con preavviso di 2 mesi per i plurimandatari e 4 mesi per i monomandatari;
  • riduzioni sensibile delle provvigioni nell’anno precedente se esse sono al di sopra del venti per cento con preavviso scritto pari a quello relativo alla risoluzione del rapporto.

Se le variazioni non vengono accettate dall’agente di commercio con comunicazione da dare entro un mese, la casa mandante può procedere alla cessazione del rapporto di collaborazione.

contratto agente di commercio
Il Contratto agente di commercio è il contratto economico collettivo che regola il rapporto tra agenzie mandanti e gli agenti di commercio.

Contratto agente di commercio diritti e doveri

Nel contratto agente di commercio sono previsti i diritti ed i doveri che agenti e rappresentati di commercio da una parte e case mandanti dall’altra hanno e devono rispettare nel rapporto di collaborazione che li lega.

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio devono:

  • svolgere la loro attività nell’interesse della ditta mandante con lealtà e buona fede;
  • deve seguire i dettami della casa mandante ed informarla sull’andamento degli affari.

Invece, gli agenti e rappresentanti di commercio non possono:

  • riscuotere compensi per conto della ditta;
  • eseguire dilazioni o sconti se non previsti da accordo scritto;
  • ricevere l’addebitamento del campionario a meno di parziale o totale sua mancata restituzione o di danni non  provocati dal suo normale uso.

Le case mandanti devono:

  • dare le informazioni necessarie ad agenti e rappresentanti per svolgere l’incarico loro affidato;
  • informare agenti e rappresentanti sull’impossibilità di eseguire le proposte d’ordine;
  • deve agire con lealtà e buona fede nei confronti degli agenti e rappresentanti.

Gli agenti e rappresentanti di commercio hanno diritto alle provvigioni:

  • da riconoscere nei tempi e modi previsti dal contratto;
  • ricevono anche quelle per accordi non conclusi per colpa della casa mandante, quelle per affari conclusi entro sei mesi dopo lo scioglimento del contratto o sospensione per malattia o gravidanza se dovuti alla sua attività;
  • se l’affare riguarda una zona diversa da quella de mandato, la provvigione va a chi lo conclude;
  • se si svolgono altre attività al di fuori del mandato per conto della casa mandante, si riceve un compenso aggiuntivo tranne quelle di recupero crediti.

Gli agenti e rappresentanti di commercio non hanno diritto al rimborso spese a meno che non si previsto diversamente dal contratto e non in forma percentuale.

Le provvigioni devono essere corrisposte dalla casa mandante al massimo entro tre mesi da quando sono maturate e se entro quindi giorni da tale termine non vengono riconosciute, la ditta mandante dovrà pagare un interesse per ogni giorno di ritardo.

Nel contratto tra agenti e case può essere previsto il patto di non concorrenza post contrattuale che prevede il riconoscimento di un’indennità non provvigionale in un’unica soluzione alla conclusione dello stesso.

Contratto agente di commercio malattia e infortunio

Il contratto agenti di commercio prevede in caso di malattia o infortunio l’impossibilità di risoluzione del rapporto nei sei mesi di sospensione del rapporto per tali cause che impediscono lo svolgimento del mandato.

Le case mandanti, nel periodo di sospensione del rapporto per malattia o infortunio possono affidare ad altri l’incarico di esercitare il mandato concesso all’infortunato o malato.

L’agente o rappresentante malato o infortunato non ha diritto ad ottenere corrispettivi che provengono da affari conclusi durante tale periodo.

Per queste cause c’è la copertura assicurativa ENASARCO per ricovero ospedaliero, morte per infortunio ed invalidità permanente ed è carico della ditta mandante.

In caso di gravidanza e puerperio, la sospensione del rapporto può arrivare ad un anno ed in tale periodo devono essere compresi la data del parto o la data dell’ingresso del minore in famiglia, cinque mesi in caso di interruzione della gravidanza.

Anche nei periodi di gravidanza o puerperio così come per quelli di malattia o infortunio, l’agente o il rappresentante non hanno diritto alle provvigioni di affari conclusi durante le sospensioni previste e la possibilità per le case mandanti di affidare l’incarico ad altri.

Contratto agente di commercio risoluzione del rapporto contrattuale

Il contratto collettivo agenti di commercio prevede la possibilità di risolvere il contratto a tempo indeterminato degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nel caso di plurimandatari il preavviso deve avvenire con comunicazione scritta di:

  • 3 mesi nei primi 3 anni di collaborazione;
  • 4 mesi nei primi 4 anni di collaborazione,
  • 5 mesi nei primi 5 anni di collaborazione;
  • 6 mesi di preavviso dal sesto anno di collaborazione in poi.

Invece, in caso di monomandatari il preavviso è previsto in forma scritta in:

  • 5 mesi nei primi 5 anni di collaborazione:
  • 6 mesi dai 6 anni agli 8 anni di collaborazione;
  • 8 mesi dall’ottavo anno in poi.

Il preavviso previsto per risoluzione del rapporto da parte degli agenti e rappresentanti di commercio mediante comunicazione scritta di 5 mesi per i monomandatari e 3 mesi per i plurimandatari e sono previste anche:

  • l’indennità di preavviso;
  • l’indennità di fine rapporto anche per invalidità permanente da malattia o infortunio ed in caso di decesso spetta agli eredi dell’agente o del rappresentate;
  • l‘indennità di risoluzione del rapporto;
  • l‘indennità suppletiva di clientela se la risoluzione è da parte della casa mandante;
  • l’indennità meritocratica se l’attività dell’agente ha portato ad un aumento considerevole del fatturato della ditta mandante.

In caso di mancato preavviso, la parte recedente deve riconoscere all’altra una somma di risarcimento.

contratto agenti di commercio
Il contratto agenti di commercio è stato redatto e sottoscritto dalle principali organizzazioni che rappresentano il settore commerciale delle imprese e dei servizi e le principali sigle sindacali degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

Contratto agente di commercio ENASARCO

Le case mandanti hanno l’obbligo di iscrivere gli agenti e i rappresentanti di commercio alla Fondazione ENASARCO ed il contratto agenti di commercio prevede che questo avvenga entro trenta giorni dall’inizio della collaborazione.

Ad ENASARCO le ditte mandanti versano anche i contributi previdenziali spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio relative alle provvigioni corrisposte agli stessi.

Presso la Fondazione ENASARCO è prevista la gestione degli accantonamenti dell’indennità di scioglimento del contratto degli agenti e rappresentanti.

Contratto agente di commercio controversie sindacali

In caso di controversie sindacali, il contratto agenti di commercio prevede:

  • la Commissione di conciliazione territoriale composta da un rappresentante per ciascuna delle parti appartenenti alle associazioni di settore e delle sigle sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio e convocata entro venti giorni dalla richiesta scritta di conciliazione;
  • il tentativo di conciliazione deve essere presentato dalla parte interessata tramite il sindacato di cui fa parte in forma scritta;
  • alla fine del procedimento viene prodotto dalla Commissione il verbale di conciliazione o di mancato accordo.

Nel caso di mancata conciliazione, entrambe le parti possono ricorrere al Collegio arbitrale competente nel luogo in cui è avvenuto il tentativo di conciliazione fallito con una comunicazione in forma scritta esso sarà convocato entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Collegio è formato da tre componenti, il Presidente, un rappresentante di sigla sindacale ed un rappresentante dell’organizzazione di settore che rappresentano le parti in causa.

Il presidente concluderà la procedura con l’emissione di un lodo arbitrale entro quarantacinque giorni dalla prima riunione con possibilità di proroga fino a quindici giorni ed esso ha titolo esecutivo.

Contratto agente di commercio conclusioni

Per saperne di più consulta:

  • Contratto agente di commercio

 

 

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