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Rinnovo e tabelle retributive del CCNL edilizia industria

Il 21 settembre 2023 sono stati siglati degli accordi attuativi sul CCNL edilizia, cooperative e artigianato da parte dei sindacati ANCE, CNA Costruzioni, ANAEPA Confartigianato Edilizia, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e le sigle sindacali FENEAL Uil, FILCA Cisl, FILLEA Cgil.

La prima novità apportata del testo dell’accordo CCNL edili è la creazione del Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori.

Tale fondo è in vigore dal primo ottobre 2023 con il finanziamento dai datori di lavoro con il versamento di un’aliquota contributiva dello 0,20% della retribuzione imponibile.

L’istituzione del fondo permette di erogare una serie di prestazioni per le aziende come incentivi sui contributi dovuti alla Cassa Edile, 100 euro di bonus formazione per ogni operaio e la riduzione di metà del contributo se il Mastro formatore Artigiano partecipa alla formazione pratica dei propri dipendenti del settore edile e affini nel catalogo formativo nazionale.

Le novità del rinnovo CCNL edilizia

Le altre novità previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro sono:

  • riduzione del 10 per cento delle aliquote regionali al Fondo nazionale anzianità professionale edile utilizzata dalle imprese edili per la riduzione dei costi APE a partire dal primo ottobre;
  • dal primo ottobre 2023 al 31 dicembre 2026 le modifiche al regolamento per il prepensionamento possibile con 24 mesi di integrazione al reddito più altrettanti mesi di contribuzione volontaria o 48 mesi di contribuzione volontaria se servono per il raggiungimento della pensione oppure 36 mesi di integrazione al reddito per arrivare alla pensione di vecchiaia;
  • integrazione bimestrale dell’indennità di disoccupazione Naspi da parte di Cassa Edile;
  • distribuzione delle risorse dei fondi per il prepensionamento non utilizzati per tre anni dal 1° gennaio 2024 con un incremento dell’1% della retribuzione lorda.

Le parti sociali hanno convenuto che il 70% delle risorse accumulate per il Fondo di prepensionamento venga utilizzato per gli aumenti retributivi ed il 30% per l’anticipo pensionistico.

ccnl edilizia industria
Il 21 settembre 2023 sono stati siglati degli accordi attuativi sul CCNL edilizia, cooperative e artigianato da parte dei sindacati ANCE, CNA Costruzioni, ANAEPA Confartigianato Edilizia, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e le sigle sindacali FENEAL Uil, FILCA Cisl, FILLEA Cgil.

CCNL edile industria: la tabella retributiva e le altre novità contrattuali

L’accordo di rinnovo del CCNL edilizia del 3 marzo 2022 ha apportato delle importanti novità tra le quali l‘aumento retributivo che varia in base ai livelli dei lavoratori del settore e spettante mensile in:

  • 184 euro per un totale di 1.974,71 euro di minimo retributivo dal primo luglio 2023 per Quadri e impiegati 1° categoria Super di livello 7;
  • 165,60 euro per un totale di 1.777,73 euro di minimo retributivo dal primo luglio 2023 per Impiegati 1° categoria del livello 6;
  • 138 euro per un totale di 1.481,02 euro di minimo retributivo dal primo luglio 2023 per Impiegati 2° categoria del livello 5;
  • 128,80 euro per un totale di 1.382,31 euro di minimo retributivo dal primo luglio 2023 per Impiegati 3° categoria assistente tecnico e Operai 4° livello;
  • 119,60 euro per un totale di 1.283,56 euro di minimo retributivo dal primo luglio 2023 per Impiegati 3° categoria e Operai specializzati del livello 3;
  • 107,64 euro per un totale di 1.155,21 euro di minimo retributivo dal primo luglio 2023 per Impiegati 4° categoria e Operai qualificati del livello 2;
  • 92 euro per un totale di 987,36 euro di minimo retributivo dal primo luglio 2023 per Impiegati 4° categoria primo impiego – Operai comuni del livello 1.

A questi aumenti vanno riconosciute ai dipendenti una EDR di 10,33 euro al mese per tutti i livelli, indennità di cassa dell’8% del minimo con la contingenza e una indennità di 140 euro per i quadri.

Sono state introdotti anche cambiamenti per:

  • il periodo di prova degli operai (30 giorni per quelli di quarto livello e per gli specializzati, 25 giorni per i qualificati e 15 giorni per gli altri operai);
  • il periodo di prova degli impiegati (sei mesi per quelli di prima categoria super, prima categoria, seconda categoria e tre mesi per quelli di quarto livello, terza categoria, quarta categoria e quarta categoria primo impiego).

Le altre caratteristiche del CCNL industria edilizia sono:

  • tredicesima e quattordicesima erogate dalla Cassa Edile competente per gli operai e per gli impiegati dal datore di lavoro;
  • ferie di quattro settimane e permessi di 88 ore;
  • possibilità di accedere a 150 ore di permessi in tre anni per il diritto allo studio;
  • l’attenzione alla sicurezza sul lavoro e a professionalizzare i lavoratori;
  • preavviso di dimissioni e licenziamento non per giusta causa (7 giorni per gli operai con 3 anni di anzianità, 10 giorni per quelli con più di tre anni di anzianità, per gli impiegati con più di 5 anni di servizio il licenziamento deve avere un preavviso di due mesi per quelli di prima categoria e di prima categoria super, un mese e mezzo per quelli di seconda categoria e di quarto livello, un mese per quelli di terza, quarta e quarta categoria primo impiego, per quelli tra cinque e dieci anni di anzianità tre mesi per quelli di prima categoria e di prima categoria super, due mesi per quelli di seconda categoria e di quarto livello un mese e mezzo per quelli di terza e quarta, per quelli con più di dieci anni di anzianità quattro mesi per quelli di prima categoria e di prima categoria super, tre mesi per quelli di seconda categoria e di quarto livello due mesi per quelli di terza e quarta);
  • preavviso dimissioni impiegati con più di cinque anni di anzianità di un mese per quelli di prima categoria e di prima categoria super e per quelli di seconda categoria e di quarto livello, quindici giorni per quelli di terza, quarta e quarta categoria primo impiego, per quelli tra cinque e dieci anni di anzianità due mesi per quelli di prima categoria e di prima categoria super, un mese per quelli di seconda e per quelli con più dieci anni di anzianità tre mesi per quelli di prima categoria e di prima categoria super, due mesi per quelli di seconda categoria e di quarto livello un mese per quelli di terza e quarta.

Per saperne di più, anche sulla tabella per i lavoratori delle cooperative, consulta:

 

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