Vai al contenuto

Il CCNL funzioni locali 2019-2021 per personale e dirigenza 

Il CCNL funzioni locali triennio 2019-2021 è il contratto per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato del comparto anche per il 2024 con la firma del contratto avvenuta al termine di una complessa trattativa.

L’approvazione del Consiglio dei Ministri del CCNL del comparto funzioni locali è avvenuta il 16 novembre 2022, dopo la firma di di Aran e sindacati Cgil, Cisl, Csa, Cisal e Uil in data 4 agosto 2022, mentre il giorno 11 dicembre 2023 è avvenuta quella per il personale dirigente.

Il CCNL relativo al personale del settore riguarda i lavoratori di Regioni, Province, Comuni, Enti locali, aziende pubbliche di servizi alle persone e camere di commercio.

Vediamo insieme le novità, gli aumenti e le caratteristiche previste nel testo in vigore dal primo aprile 2023.

contratto funzioni locali
Il nuovo testo coinvolge anche gli addetti alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale degli enti locali.

A chi si rivolge il CCNL funzioni locali

La nuova disciplina contrattuale per le funzioni locali è relativa al personale dipendente del comparto di:

  • Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane;
  • Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali e Comunità montane;
  • ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico;
  • Consorzi, associazioni e le Unioni di Comuni;
  • Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) con funzioni assistenziali prevalenti;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Inoltre, il nuovo testo coinvolge anche gli addetti alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale di questi enti.

Le novità del nuovo contratto collettivo funzioni locali

Le novità contrattuali previste nel nuovo accordo per i lavoratori delle funzioni locali riguardano:

  • la ridefinizione della classificazione del personale, suddiviso in quattro aree (operatori, operatori esperti, istruttori e funzionari ed Elevata Qualificazione);
  • introdotta la distinzione tra docente delle scuole dell’infanzia, educativo dei servizi educativi per l’infanzia, insegnante delle scuole gestite dagli Enti locali, addetto al sostegno operante nelle scuole statali e docente dei centri di formazione professionale;
  • l’indennità di funzione per gli incarichi svolti dal personale e dell’area degli Istruttori e dei funzionari, al massimo 3.000 euro lordi, e dell’Elevata Qualificazione (per remunerare gli incarichi di EQ), al massimo 4.000 euro lordi, della Polizia Locale;
  • una nuova sezione per i lavoratori che sono iscritti ad un ordine professionale o ad albi speciali;
  • gli incrementi degli stipendi medi per 100,27 euro al mese per tredici mensilità;
  • le progressioni economiche avvengono attraverso i differenziali stipendiali che indicano gli incrementi stabili del trattamento economico dei dipendenti;
  • il riconoscimento degli arretrati da 1.565 a 2.900 euro;
  • l’introduzione indennità per turnisti in modo da organizzare l’avvicendamento dei turni in base all’orario dei dipendenti;
  • lo stesso trattamento economico e di carriera per i dipendenti in lavoro agile, confermando la quantità e la qualità delle prestazioni svolte
  • la formazione con attenzione alla transizione digitale nelle sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori;
  • il rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali in modo completo e organico per incentivare la collaborazione tra amministrazioni e sindacati nella contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale.
comparto funzioni locali
L’approvazione del Consiglio dei Ministri del CCNL del comparto funzioni locali è avvenuta il 16 novembre 2022, dopo la firma di di Aran e sindacati Cgil, Cisl, Csa, Cisal e Uil in data 4 agosto 2022, mentre il giorno 11 dicembre 2023 è avvenuta quella per il personale dirigente.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali per i dirigenti

Il contratto funzioni locali dirigenza riguarda i dirigenti amministrativi tecnici e professionali ed i dirigenti degli enti locali e del ruolo amministrativo, tecnico e professionale della sanità, ma anche quelli del comparto funzioni locali – associazione segretari comunali e provinciali.

Il testo ha previsto nelle specifiche sezioni dedicate:

  • un incremento medio di 256 euro mensili per 13 mensilità riguardante la retribuzione di risultato;
  • il riconoscimento degli arretrati che ammontano in media a 11.200 euro;
  • aumenti del 25 per cento per i segretari degli enti locali in sede convenzionata e del 15 per la retribuzione di posizione nei capoluoghi, Province e Città metropolitane;
  • riformulazione delle regole sul periodo di prova;
  • miglioramento delle tutele per le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza e le diverse tipologie di assenze;
  • la differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato e puntuali interventi sulle relazioni sindacali e sul trattamento economico;
  • la ridefinizione del patrocinio legale, delle coperture assicurative e del welfare integrativo;
  • il piano strategico per la formazione;
  • la disciplina della pronta disponibilità dei Dirigenti amministrativi tecnici e professionali.

Prevista per i dirigenti enti locali anche l’introduzione del nuovo istituto che regola il trattamento economico riconoscibile al personale utilizzato in convenzione tra più enti.

Il nuovo testo del CCNL del personale non dirigente cosa altro prevede

Il testo relativo al personale del comparto funzione pubblica frutto dell’intesa tra i rappresentati dell’Aran e dei sindacati prevede anche:

  • il periodo di prova di due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti e di sei mesi per il personale inquadrato nelle altre aree;
  • la richiesta della ricostituzione del rapporto di lavoro entro cinque anni dalle dimissioni;
  • l’orario di lavoro: 36 ore settimanali;
  • l’orario multiperiodale per conciliare le diverse intensità di attività lavorativa senza superare le tredici settimane;
  • le maggiorazioni lavoro straordinario senza superare le dieci ore giornaliere pari al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno, al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo), al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo;
  • le ferie: 28 giorni retribuiti se si lavora cinque giorni a settimana, 32 se si lavora per sei giorni a settimana;
  • le assenze per malattia: conservazione del posto per 18 mesi e retribuzione piena per i primi 9 mesi, al 90 per cento per i successivi 3, al 50 per cento gli altri 6 e poi per gli ulteriori mesi senza retribuzione;
  • le assenze per malattia professionale o malattia causata dal servizio: conservazione del posto di lavoro per 18 mesi prorogabili per ulteriori diciotto mensilità;
  • la tredicesima mensilità riconosciuta tra il 10 ed il 18 dicembre.

Consulta le tabelle retributive e gli incrementi di stipendio, i meccanismi per il calcolo delle ferie ed i motivi per usufruire dei permessi retribuiti, il trattamento di trasferta ed il lavoro a tempo parziale, l’assunzione a tempo indeterminato e determinato di dipendenti e dirigenti:

  • CCNLdelle Funzioni Locali
  • CCNL dell’area dirigenti funzioni locali

 

Info:

Chiedi informazioni

Dai un'occhiata a tutti i contenuti